Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso…
A stabilirlo è l’art.8 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, la cui bozza di testo è stata approvata dal consiglio dei ministri di oggi.
Soddisfatti i tributaristi Lapet che fin dalla passata legislatura avevano segnalato la questione al legislatore. “E’ proprio nell’ambito della pubblica amministrazione che si verificano i principali squilibri contrattuali, fino ai ben noti casi di bandi a costo zero che hanno rappresentato il punto più basso del rapporto tra professioni e amministrazione pubblica” rileva Falcone. Principi questi che, nell’ambito di Assoprofessioni,“abbiamo segnalato anche all’attuale legislatore. In particolare, su invito del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, abbiamo trasmesso le nostre osservazioni in occasione della recente consultazione in materia di "Revisione del Codice dei Contratti Pubblici" aggiunge Falcone. Il diritto all’equo compenso rappresenta un ineludibile strumento di attuazione della Costituzione nella prospettiva dell’uguaglianza tra lavoratori. “Pertanto, al fine di garantire l’equo compenso per i professionisti, la riforma dei contratti pubblici dovrà essere coordinata con il disegno di legge in tema di equo compenso, provvedimento che inspiegabilmente continua a essere invocato da tutti ma che, di fatto, è bloccato in parlamento” ribadisce Falcone.
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