Con l’
Ordinanza n. 2252/2019, la Corte di Cassazione (Sez. 6-5) ha affermato che l’atto recante la rinuncia al diritto di usufrutto è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Il caso. Il giudizio trae origine da un atto di rinuncia senza corrispettivo a un diritto di usufrutto.
Rispetto al suddetto atto, il Fisco ha recuperato l'imposta in misura proporzionale, mentre nel giudizio di appello la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha aderito alla tesi del contribuente ed ha quindi ritenuto applicabile le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sul rilievo che la rinuncia all'usufrutto è atto abdicativo cui consegue l'estinzione del diritto e non il suo trasferimento.
Ebbene, la sentenza della C.T.R. della Lombardia è stata
cassata senza rinvio dai Giudici di legittimità, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso erariale.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la rinuncia a un diritto reale è equiparata dalla legge fiscale a un trasferimento e perciò si deve applicare l'imposizione proporzionale all'atto che la reca.
La tesi ha trovato l’avallo degli Ermellini secondo i quali,
«ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipocatastale».
Nell’ordinanza in esame,
dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, i Massimi giudici hanno rilevato che
«la questione posta con il ricorso, che impone la qualificazione della rinuncia al diritto reale con specifico riferimento alle norme dettate in materia fiscale, trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, posto che l'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 131/1986, espressamente richiamata dal TUIC, prevede che siano assoggettati ad imposta proporzionale di registro gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, "compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi" (Cass. n. 27480/2016; n. 24512/2005; conf., in motivazione, n. 10979/2007, n. 6398/2006; n. 7417/2003)».
La Corte altresì osserva che
«non vi sarebbe alcun logico motivo» per assoggettare a imposizione proporzionale «la cessione dell'usufrutto di cui all'art. 980 c.c. e non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto».
E allora gli Ermellini, decidendo nel merito, hanno rigettato il ricorso introduttivo del contribuente e disposto la compensazione delle spese dell'intero processo, sia per la particolarità della questione trattata, sia per l'assenza di un apprezzabile numero di precedenti specifici.