19 marzo 2018

Risultati 730 e controlli preventivi. La tipologia di invio detta le regole

Autore: Andrea Amantea
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile della dichiarazione 730 (730-4) da parte dell’Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

Questo si evince dalla circolare Agenzia delle Entrate n° 4/2018 emanata in materia di flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica, flusso finalizzato all’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.

I controlli preventivi - La Legge di stabilità 2016, legge n°208/2015, modificando la disciplina previgente e a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata precaricata che: incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta; che presentano elementi d’incoerenza (entità e tipologia di integrazione) rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, determinano un rimborso d’importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa:
  • entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
  • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Come specificato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno scorso, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni 730 presentate ai CAF o ai professionisti abilitati (non per le precompilate?) visto l’espresso richiamo della normativa in commento contenuto nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014. Sempre nello stesso provvedimento, sono stati individuati altresì gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, tali elementi sono da ricondurre:
  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

I chiarimenti dell’Entrate – Ritornando sulla circolare n°4/E in relazione ai controlli preventivi per le dichiarazioni sottoposte a tale tipo di controllo, il 730-4 (risultato contabile della dichiarazione) non è messo a disposizione del sostituto d’imposta. Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all’Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento tramite F24. In ragione delle diverse modalità di presentazione della dichiarazione e di comunicazione del risultato contabile, sono previste specifiche procedure al fine di portare a conoscenza del contribuente l’attivazione dei controlli preventivi.

Controllo preventivo e presentazione diretta del 730 - Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web (vedi portale precompilata), incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, sottoposte a controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione. Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre. L’eventuale primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata sono considerati in sede di conguaglio.

Presentazione a un Caf/professionista o al sostituto d’imposta – In presenza di dichiarazione 730 sottoposta a controllo preventiva inviata in precedenza tramite Caf/professionista abilitato o direttamente al sostituto d’imposta, gli stessi soggetti intermediari devono informare il contribuente che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre; L’eventuale primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata sono considerati in sede di conguaglio.

Attenzione, il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo; l’eventuale effettuazione del conguaglio da parte del sostituto d’imposta in presenza di una dichiarazione attenzionata dai controlli in via preventiva comporta in capo allo stesso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 39, comma 3, D.Lgs 241/97, ossia sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

Presenza dell’Inps come sostituto d’imposta – Come specificato nella circolare citata in premessa, i dati dei risultati contabili destinati all’INPS non transitano nella procedura del flusso telematico per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, bensì provengono direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati (vedi anche Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013); ai fini dell’effettuazione dei controlli preventivi si provvede, in cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, allo scambio delle informazioni necessarie all’applicazione dei controlli preventivi.

Conseguentemente, l’INPS in relazione alle posizioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate non effettua il rimborso e ne dà comunicazione al Caf/professionista per la successiva informazione al contribuente. Di conseguenza Il Caf/professionista informa il contribuente che l’Agenzia delle Entrate dispone eventualmente l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato dal contribuente mediante modello F24 entro il 30 novembre.
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