Nel caso di contestazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute e certificate è competente il giudice del luogo ove è stato commesso il fatto.
La Corte di cassazione, con
sentenza n. 13610/2019 depositata il giorno 28/03/2019, pone un principio di diritto, per il quale ad essere competente è il giudice del luogo di commissione dell'illecito tributario e nel solo caso in cui non sia possibile tale individuazione diviene competente quello del luogo ove è stato accertato l'illecito.
Il caso di specie trae origine dalla contestazione a carico dell'imputato del reato di omesso versamento di ritenute dovute e certificate, al quale conseguiva l'emissione di un decreto penale a carico dell'imputato che ne disponeva la condanna.
L'imputato, ritenendosi leso nei propri diritti, ricorreva alla Cassazione deducendo, anzitutto, il difetto di competenza territoriale dell'organo che aveva emesso la decisione impugnata, il quale avrebbe erroneamente trattenuto a sé il procedimento giungendo così all'emissione del provvedimento a carico dell'imputato viziato da palese illegittimità e del quale era necessaria la revoca.
Rappresentava il ricorrente a mezzo del suo legale, come il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato la normativa vigente, con una lettura degli articoli che regolano la competenza territoriale, nel caso di reati tributari, non rispondente al loro contenuto ed alle loro prescrizioni.
Il legale deduceva in particolare la falsa applicazione degli artt. 10 bis e ter, D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli articoli 8 e 9 cod. proc. pen. e 18, comma primo, D.Lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, il ricorrente nel proprio ricorso rappresenta come nel caso di specie sarebbe stata facilmente possibile la determinazione del luogo di commissione dell'illecito, senza alcuna necessità di ricorrere al criterio integrativo del luogo di accertamento dell'illecito, effettivamente utilizzato nel caso di specie, che aveva portato ad individuare un organo diverso da quello competente ai sensi di legge.
Il procedimento dopo avere esaurito il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della Corte suprema.
Ebbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute è un reato di carattere omissivo la cui consumazione va individuata nel momento di scadenza del termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno precedente, ne deriva l'ovvia corrispondenza tra il luogo di consumazione del reato con quello ove si compie, alla scadenza del termine previsto, il mancato versamento imposto dalla normativa. Tale luogo, di regola, nel caso di contestazioni del reato di cui all'art 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000 ad una società coincide con quello ove si colloca la sede legale della società, ed ove si trovano gli organi che avrebbero dovuto provvedere agli adempimenti tributari.
Pertanto avrebbe dovuto essere applicato quanto dispone l'art. 8 del codice di procedura penale, il quale individua quale organo giudiziario competente quello del luogo di commissione del reato.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice procedente avrebbe dovuto fare uso di tale criterio, dato il facile accertamento del luogo di consumazione dell'illecito senza la necessità di ricorrere ad eventuali criteri integrativi. Dall'applicazione di tale criterio discende una diversa identificazione dell'organo competente rispetto a quello che aveva emesso il provvedimento oggetto del ricorso.