8 marzo 2018

RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI. IL CHIARIMENTO DELLE SEZIONI UNITE

CASSAZIONE PENALE - SEZIONI UNITE, SENTENZA DEPOSITATA IL 7 MARZO 2018

Autore: Paola Mauro
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza 10424 depositata in data 7/03/2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
  • “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso).

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 (conv. con. mod. in L. n. 638/1983), che è stato novellato dal D.Lgs. n. 8/2016.

Attualmente sono previsti due diversi regimi sanzionatori collegati all’entità dell’omissione:
  • importo fino a 10.000,00 euro annui;
  • importo superiore a 10.000,00 euro annui.

Nel primo caso il fatto rileva come violazione amministrativa, punibile con sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00, mentre nel secondo caso la condotta omissiva rileva come reato, punibile con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032,00.

All’indomani della riforma, in ordine alle modalità di calcolo degli importi omessi, al fine di verificare la rilevanza penale o amministrativa dell’omissione del datore di lavoro, il Ministero, l’INPS e i Giudici della Suprema Corte hanno assunto posizioni discordanti. Dal che la sottoposizione della seguente questione alle Sezioni Unite:
  • “se, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo".

Ora sulla questione è stata fatta chiarezza mediante l’enunciazione del principio di diritto riportato sopra.

Le Sezioni Unite hanno osservato che, se è vero che il debito previdenziale sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, “è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre). Tale ultima soluzione, peraltro, appare maggiormente in linea con il contenuto letterale della norma in esame e con le finalità della stessa e consente al datore di lavoro una più agevole individuazione delle eventuali conseguenze penali della sua condotta.”
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