27 dicembre 2018

Sanzioni aumentate per chi circola senza la copertura assicurativa

Autore: Pietro Mosella
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 293 del 18-12-2018), tra le novità introdotte, ne prevede anche alcune in materia stradale.
Nello specifico, sono previste decurtazioni di punti sulla patente e aumenti degli importi delle sanzioni in caso di circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa.
In sostanza, per effetto della conversione in legge del suddetto decreto, sono apportate alcune modifiche al Codice della Strada e, precisamente, all’articolo 193, recante “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”.

Le modifiche – Il suddetto articolo 193, al comma 2, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma per chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione.
In virtù delle modifiche apportate dalla suddetta legge convertita, è aggiunto a detto comma, il periodo che prevede, nei casi indicati dal comma 2-bis, il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò, in pratica, porta la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.698,00 a 6.792,00 euro.

A tal proposito, appunto dopo il sopra citato comma 2 di detto articolo, è stato inserito dalla legge in commento, il comma 2-bis, il quale prevede che, quando il soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, «all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista».
Lo stesso comma, dispone, inoltre, che la restituzione del veicolo è, in ogni caso, subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

Altra modifica apportata, riguarda sempre l’articolo 193 del Codice della strada, comma 3, dove, in merito alla sanzione amministrativa prevista dal comma 2 per chi circola senza la copertura dell'assicurazione, è disposta la riduzione «alla metà» (anziché dov’era previsto ad un quarto) quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile.
È ridotta «alla metà» anche quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

L’ultima modifica introdotta, riguarda la tabella allegata all'articolo 126-bis del Codice della strada (recante “Patente a punti”), dov’è aggiunto il capoverso «Art. 193, comma 2 - 5».
É, altresì, introdotta, sempre con riguardo a chi viola l’obbligo della copertura assicurativa, la previsione della decurtazione di cinque punti sulla patente.
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