Nella situazione prospettata nell’interpello
n°450/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante vorrebbe effettuare una riorganizzazione delle proprie partecipazioni per risolvere le problematiche relative al c.d. "passaggio generazionale" e per assicurarsi che il controllo proprietario e gestionale del gruppo permanga nell’ambito familiare anche nel futuro.
L'operazione di riorganizzazione è articolata in due fasi:
- Conferimento dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente istante in una NewCo;
- attribuzione del controllo della NewCo ai figli, attraverso un patto di famiglia.
L'istante chiede conferma della disciplina fiscale applicabile alle operazioni prospettate in istanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Pertanto, nel momento in cui un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione a una società di nuova costituzione, realizza una plusvalenza, o una minusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi sulla base dell'articolo 9, comma 2,
TUIR.
Il conferimento
L'articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina l'ipotesi di conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono conferite. Il valore di realizzo è vincolato al comportamento del conferitario. La contabilizzazione della partecipazione ricevuta dal conferente non è in grado di influenzare il valore di realizzo e non ha alcun impatto sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza deducibile. La plusvalenza o la minusvalenza verranno determinate confrontando il valore fiscale originario delle partecipazioni conferite e la quota del patrimonio netto formata dal conferitario per effetto del conferimento.
Con tale operazione non si realizza alcun salto d'imposta. Anzi, si dà seguito alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, a condizione che la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso il conferente.
Pertanto, l'effetto della "neutralità indotta" si consegue solo a condizione che il valore della quota di aumento del patrimonio netto della NewCo, riferibile al conferimento della quota di partecipazione detenuta nella società scambiata da parte del socio, corrisponda al valore fiscale della medesima quota di partecipazione detenuta e, poi, conferita.
Così il conferente, a fronte della partecipazione trasferita mediante conferimento, ottiene - in neutralità fiscale - una quota di partecipazione della società conferitaria avente valore fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione conferita.
Ai fini delle imposte indirette, l'operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
I trasferimenti
L'articolo 3, comma 4-ter, del
D.Lgs. n° 346/1990 dispone che i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, anche se effettuati tramite patti di famiglia, non sono soggetti all'imposta. Tuttavia, per usufruire dell’agevolazione è necessario che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e devono rendere contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della predetta condizione comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e il conseguente recupero dell'imposta dovuta, nonché l'applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.
Per rispondere alla ratio della norma agevolatrice, nel caso in esame, occorre che il padre rinunci al controllo della società di famiglia. L'effettivo esercizio del controllo da parte dei figli costituisce, quindi, una condizione posta dalla legge la cui osservanza è suscettibile di riscontro in sede di eventuale accertamento.
Ne consegue che, ferma restando la corretta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, l'operazione di conferimento raffigurata, valutata in collegamento con il successivo atto di donazione, non configura un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell'ordinamento.
Con riferimento al comparto delle imposte indirette, l’Agenzia ritiene che la riorganizzazione prospettata non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale.