27 settembre 2018

Schede carburanti e netting. Da provare l’inerenza del costo

Autore: Giovambattista Palumbo
Non è provata l'inerenza dei costi per spese di carburante laddove dall'esame del contratto di netting e delle relative fatture non risulti provato che il rifornimento abbia riguardato mezzi aziendali. La spesa per carburante non è validamente documentata laddove le fatture siano generiche e non sia possibile identificare esattamente gli automezzi riforniti con il carburante fatturato, verificare la strumentalità degli automezzi e riscontrare l'utilizzo del carburante solo da parte degli automezzi strumentali.

Il caso - La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22344 del 13 settembre 2018, ha risolto un contenzioso in tema di schede carburanti e netting.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto del non riconoscimento di alcuni costi per l'anno 2003, accertava nei confronti di una società un maggior reddito, con il conseguente recupero a tassazione delle imposte evase (IRPEG, IRAP, IVA) più sanzioni e interessi.
Proponeva ricorso la società, contestando il mancato riconoscimento di costi perché, tra gli altri, per quanto qui di interesse, quelli per carburante erano fatturati alla Esso Card.

L'Agenzia resisteva e la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno respingeva il ricorso.
Proponeva appello allora la Società, riproponendo le proprie deduzioni circa la deducibilità dei costi sostenuti.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli respingeva l'appello, in quanto privo di motivi specifici di censura alla sentenza impugnata.
La Commissione Tributaria Regionale ribadiva inoltre che la spesa per carburante non era validamente documentata, perché, stante la genericità delle fatture, il contratto di adesione alla Esso Card non consentiva di stabilire la strumentalità degli automezzi o l'utilizzo dei carburanti esclusivamente da parte di tali automezzi.

La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt.1,3,4,6, del d.P.R. 10/11/1997 n.444, nonché dell'art. 2697 cod.civ.
La ricorrente richiamava, in particolare, il fatto, mai contestato dall'Amministrazione Finanziaria sin dal ricorso di primo grado, di aver provveduto ad acquistare carburante mediante l'utilizzo di una carta basata su di una convenzione stipulata con la compagnia petrolifera, che prevedeva la possibilità di approvvigionamento presso tutte le stazioni di rifornimento aderenti, con successiva fatturazione diretta da parte della compagnia al cliente.

Nella sostanza, il cliente non aveva rapporto contrattuale con i rifornitori, che operavano come mero tramite del contratto di somministrazione.
Tali modalità di acquisto, secondo la ricorrente, si sottraevano alla disciplina del d.P.R. 444/1997, che prevede la sostituzione della fattura con le schede carburante unicamente per le transazioni commerciali intercorse tra clienti e impianti stradali di distribuzione, e non anche per gli acquisti del genere indicato, che invece avvengono direttamente fra cliente e società petrolifera e per i quali il documento giustificativo di spesa è appunto la fattura ex art.22, comma 3, d.P.R. 633/1972.
Secondo la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale era dunque incorsa in errore laddove aveva ritenuto applicabile la disciplina delle schede carburante a una fattispecie di netting, che restava esclusa dalla sua sfera applicativa e per il quale la fattura commerciale era l'unico documento in grado di provare effettività e inerenza ai fini della deducibilità fiscale.

L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sottolineando che nonostante la deroga all'obbligo di tenuta delle schede carburante previsto nell'art.1 del d.P.R. 444/1997, la società era comunque incorsa in una serie di inadempienze riscontrate in sede di accertamento, tra cui la diversità fra le targhe degli automezzi riportate nel contratto e quelle indicate in fattura e il mancato rispetto delle prescrizioni della Circolare ministeriale 205 del 1998 di compilazione mensile di un documento riepilogativo dei numeri di targa dei veicoli e chilometri percorsi, la cui mancata tenuta aveva fatto riemergere la necessità della scheda carburante.

La decisione – Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato: il giudice di appello aveva infatti ritenuto non provata l'inerenza dei costi in quanto dall'esame del contratto di adesione della contribuente al sistema di pagamento mediante la carta Esso Card e delle relative fatture non risultava provato che il rifornimento avesse riguardato mezzi aziendali.
L'impugnazione non si confrontava in modo specifico con tale ratio decidendi, neppur correttamente messa a fuoco, e si diffondeva invece sulle peculiarità del sistema di somministrazione c.d. netting, che la sentenza impugnata non aveva però messo in discussione.
La spesa per carburante della contribuente era stata ritenuta non validamente documentata, non già perché fosse attestata da fatture direttamente emesse dalla Esso, in linea con le previsioni della convenzione di somministrazione e il sistema netting, ma perché le fatture della Esso erano generiche e non era possibile quindi identificare esattamente gli automezzi riforniti con il carburante fatturato, verificare la strumentalità degli automezzi e riscontrare l'utilizzo del carburante solo da parte degli automezzi strumentali.

Conclusioni - Si parla di contratti di netting in caso di contratti di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall’utente, che per il pagamento utilizza apposite “card aziendali”. Tali rifornimenti sono fatturati all’utente del veicolo, mentre il gestore provvede a rifatturare alla compagnia petrolifera l’operazione effettuata nei confronti del cliente. Gli utilizzatori dei veicoli della società devono però compilare, mensilmente, un documento, numerato e datato, nel quale devono essere indicati anche i chilometri percorsi.

Gli acquisti di carburante a mezzo di apposite carte di credito e di appositi contratti di somministrazione non esonerano comunque il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l’inerenza del costo dell’acquisto dei carburanti all’esercizio dell’impresa.
Vero è che l’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

Per quanto sopra già evidenziato, tuttavia, laddove le fatture riepilogative dei rifornimenti eseguiti con l’utilizzo di carte magnetiche non riportino il chilometraggio del mezzo rifornito, oppure, comunque, l’indicazione dei chilometri fornisca un quadro inattendibile, l’Ufficio ne potrà disconoscere il relativo costo.

La necessità di una particolare cautela è del resto anche dovuta al fatto che, generalmente, con la carta intestata al singolo mezzo è possibile effettuare rifornimento anche per altri mezzi, rendendo il controllo ancora più complicato. Non esiste infatti, di solito, un blocco automatico all’utilizzo della card, se non un codice PIN di cui ogni autista è a conoscenza per poter effettuare il rifornimento.
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