7 dicembre 2018

Scissione asimmetrica con patrimonio netto contabile negativo non è abuso

Autore: Pietro Mosella
Con la Risposta n. 101, pubblicata il 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, è intervenuta esprimendo un parere, in seguito ad un’istanza d’interpello, in merito alla valutazione anti-abuso di una scissione asimmetrica con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto contabile negativo.

Il quesito – La società istante Alfa, è costituita da sette soci persone fisiche ed ha come oggetto principale della propria attività “l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni mobili ed immobili agricoli, civili ed industriali; la locazione ed il comodato, ed in genere ogni altra negoziazione di beni mobili, immobili urbani e rustici, industriali e commerciali”.

Nel quesito, dopo aver elencato i beni immobili iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, si afferma anche che, la società istante, concede in locazione uno dei compendi immobiliari indicati, alla società Beta, la quale svolge, negli immobili affittati, la propria attività e, in particolare, “la coltivazione e la vendita di piante verdi e fiorite”, “il commercio, sia al minuto che all’ingrosso, di fiori, piante e semi”, ecc., ed è costituita da tre soci persone fisiche.

Un socio accomandatario (con partecipazione al capitale sociale 25%) acquista la partecipazione del socio accomandante (25%).
La società istante intenderebbe realizzare un’operazione di scissione parziale non proporzionale a favore di Beta, che sarebbe destinataria di una parte del patrimonio della società scissa.

Il valore netto contabile del patrimonio trasferito dalla società istante a favore di Beta sarebbe negativo, pur presentando lo stesso (patrimonio) un valore economico positivo.

Dopo aver descritto quali immobili manterrebbe la società Alfa al termine della scissione nel proprio attivo patrimoniale, lo stesso istante ricorda che la disciplina tributaria relativa alle scissioni societarie prevede, ai fini delle imposte sul reddito, un regime di “neutralità” fiscale con riferimento sia alle società partecipanti all’operazione, che ai soci della società scissa.

L’istante ha poi esposto quanto precisato con la documentazione integrativa, chiedendo, infine, al Fisco un parere in merito alla legittimità fiscale, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, dell’operazione di scissione “asimmetrica” prospettata.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione finanziaria ritiene che la scissione “asimmetrica” in esame, non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Ciò, è spiegato nel parere premettendo che la fattispecie oggetto dell’esame anti-abuso, consta di una scissione parziale non proporzionale (cd. “asimmetrica”) della società istante (Alfa) a favore di una società beneficiaria preesistente (Beta), avente forma giuridica diversa da quella della società scissa, alla quale verrà assegnato una parte del patrimonio della società scissa, composto da terreni e fabbricati.

Per effetto della predetta operazione straordinaria, le quote di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria, saranno assegnate solo ad alcuni (due) soci della società scissa, i quali fuoriusciranno definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa.

In merito all’assoluta contrarietà ai canoni dell’economia della cessione prospettata, le Entrate evidenziano, con specifico riferimento all’operazione di scissione, che la stessa è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Il Fisco precisa che “i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alla/e società beneficiaria/e, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.

L’Agenzia, basandosi su quando dichiarato dall’istante e dalla documentazione integrativa presentata, ritiene che l’operazione di scissione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Ciò, in quanto, secondo il Fisco, la scissione “asimmetrica” in esame, appare “un’operazione fisiologica”, finalizzata a consentire alla società istante Alfa, di proseguire la propria attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e alla società beneficiaria Beta di proseguire la propria attività di coltivazione e vendita di piante, contando su un rafforzamento patrimoniale.

È, comunque, certo che, l’operazione di scissione, dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR, nonché, ove compatibili, di quelle contenute nell’articolo 170.
Inoltre, come precisa il Fisco, nella fattispecie, si ritengono applicabili le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 12/E del 16 gennaio 2009, assumendo il patrimonio netto da assegnare - in sede di scissione - alla società beneficiaria, come detto, un valore contabile negativo.

Infine, in relazione all’Iva, è precisato che all’operazione di scissione parziale non proporzionale prospettata, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, e di cui all’articolo 19-bis2, comma 7, dello stesso D.P.R., il quale prevede che, le società beneficiarie della scissione, effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi precedenti dello stesso articolo 19-bis2.
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