L’Agenzia delle Entrate con il principio di
diritto n.16/2020 ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del vincolo finanziario e alla continuità del Gruppo IVA in presenza di una scissione parziale della società capogruppo asserendo che in caso di scissione parziale della società capogruppo in favore di una società neocostituita, che coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo, non realizza l’ingresso di un’entità esterna preesistente nella catena del controllo, e consente la continuazione del Gruppo originariamente costituito.
In particolare, la società ALFA nel 2019 ha optato per l’adesione al Gruppo Iva, insieme alle proprie società controllate italiane e, nel corso del 2020, è interessata da un'operazione di scissione parziale a favore della beneficiaria italiana neocostituita BETA. Dalla scissione ALFA e BETA sono legate dal vincolo finanziario ai sensi dell'art. 70-bis, comma 1, lettera b) del Decreto IVA, in quanto controllate totalitariamente dalla società estera GAMMA, residente in uno Stato con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, e che già controllava direttamente e totalitariamente la capogruppo italiana ALFA fin dall'esercizio dell'opzione da parte di quest'ultima.
Di fatto, la scissione coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo e nella catena di controllo non si realizza l’ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti, in quanto la beneficiaria è un’entità neocostituita. Ciò non impedisce la continuazione del Gruppo IVA, in origine costituito in capo alla capogruppo italiana, poiché il requisito del controllo risultava, comunque, integrato in capo alla società estera GAMMA, che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo italiana ALFA, ed il perimetro complessivo del Gruppo resta invariato.
Infatti, cambia solo l’assetto partecipativo delle società già appartenenti al Gruppo, e quindi il vincolo finanziario permane nei confronti delle partecipate di entrambe le società e tra queste ultime, per il tramite della società estera GAMMA. Per effetto dell'operazione di scissione, la società Gamma estende il controllo che già deteneva direttamente o indirettamente sulle società del Gruppo IVA alla società beneficiaria BETA ed alle società ad essa trasferite con l'operazione di scissione.
Pertanto, l’operazione straordinaria non comporta l’interruzione del Gruppo IVA e le società che avevano già aderito al Gruppo rimarranno comunque incluse, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA.
Il Gruppo IVA - L’art. 1, comma 24, della legge n. 232/2016, ha inserito nel Decreto IVA il titolo V-bis Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter, possono esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA.
Rapporto di controllo– In base a quanto disposto dall’articolo 70 ter del Decreto IVA “
si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.”