28 giugno 2019

Secondary ticket. L’Agenzia fissa le regole

Obiettivo contrastare elusione ed evasione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con apposito provvedimento adottato ieri, l’Agenzia delle entrate, in materia di secondary ticket, fissa le regole di cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica.

Si intende per secondary ticketing il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

Normativa
Al fine di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing e i correlati profili di elusione ed evasione, l’art. 1, co. 545-546, della L. 232/2016 ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000. In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie (fonte dossier Legge n°145/2018).

Il decreto MEF datato 12 marzo 2018 ha attribuito ai titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE - l’obbligo di assicurare che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano in grado di identificare l'acquirente. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l’AGCOM adotta un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

Lo stesso decreto ha previsto che la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo e intrattenimento debba avvenire tramite sistemi informatici in grado di distinguere l’accesso effettuato da un programma automatico rispetto all’accesso effettuato da una persona fisica, contrastando così l'acquisto multiplo tramite i c.d. “bot” (programmi informatici che accedono ai siti attraverso lo stesso tipo di canale utilizzato dagli utenti umani simulandone il comportamento). In particolare, l’art. 3 del sopra citato decreto prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che definisca le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le quali i soggetti legittimati richiedano all'Agenzia il riconoscimento di idoneità.

Da ultimo, la Legge n° 145/2018, ha stabilito, tra l’altro, che:
  • dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi;
  • i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali assicurino la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominativi o di variarne l’intestazione nominativa, secondo regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Da qui l’adozione del provvedimento emanato ieri.

Il provvedimento
Fatta tale doverosa ricostruzione e ritornando al provvedimento citato in premessa, in particolare, con la sua pubblicazione, sono individuati:
  • gli strumenti in grado di contrastare efficacemente l’utilizzo dei bot ossia il “CAPTCHA” (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani) e l’identificazione dell’acquirente sul sistema on line attraverso registrazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare univoco per utente e previo riscontro ai fini della conferma della fase di registrazione utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare. In alternativa, l’utente acquirente può essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità SPID;
  • le necessarie regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo dei titoli di accesso alle attività di spettacolo oggetto della normativa,

A tal proposito, è specificato che la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all’acquirente, quest’ultimo solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell’intestatario ed il relativo sigillo fiscale; in tali casi il titolo di accesso viene annullato con l’indicazione della causale e contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo.

Inoltre, il provvedimento prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni ai fini di renderle disponibili alle autorità competenti nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché specifiche regole per assicurare per l’utenza adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita unitamente ad una chiara ed esaustiva informativa agli utenti su modalità, tempi e costi delle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita di titoli di accesso, in linea con la sopramenzionata normativa.
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