30 aprile 2018

SENTENZA CONSEGNATA A MANO. IMPUGNAZIONE “SPRINT”

Autore: Paola Mauro
La notifica della sentenza all’ente impositore può avvenire con consegna a mano all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione.

È quanto ha avuto modo di precisare la Sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4616 pubblicata in data 28/02/2018.

I Massimi giudici hanno rigettato il ricorso proposto da un ente locale (un Comune della provincia di Reggio Emilia), contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che ha annullato l’avviso di accertamento per ICI relativo a terreni di proprietà di una S.r.l.

Quest’ultima, costituendosi nel giudizio di legittimità, ha sollevato l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione:
  • poiché notificato il 25/11/2011, a fronte di consegna diretta della sentenza in data 3/12/2010, sicché il termine di sessanta giorni per l’impugnazione scadeva all’inizio di febbraio 2011.

A nulla è valso al difensore dell’ente locale eccepire che la consegna a mani della sentenza non integrerebbe una forma di notifica idonea a far decorrere il termine breve per l’appello o il ricorso per cassazione.

Il Collegio di legittimità, ai fini della decisione favorevole alla parte contribuente, muove dalla modifica apportata dal Decreto Legge n. 40 del 2010 all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

La modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3, in base al quale le notificazioni all'ufficio fiscale e all’ente locale, possono essere effettuate "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

È indubbio, per la Suprema Corte, che la suddetta modalità di notifica è applicabile anche in relazione alla notifica della sentenza del giudice tributario (Cass. n. 9108 e n. 26449 del 2017; Cass. n.4222 del 2015).

Si può, quindi, affermare che:
  • nel processo tributario, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte soccombente è idonea a determinare il decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione.

Nella fattispecie, pertanto, il ricorso per cassazione è risultato inammissibile per tardività, essendo stato proposto il 25/11/2011, dunque ampiamente oltre il termine di sessanta giorni dalla consegna a mani della sentenza di appello, eseguita in data 3/12/2010.

L’applicazione di un orientamento formatosi successivamente alla proposizione del ricorso ha evitato al Comune la condanna al pagamento delle spese del giudizio (che gli Ermellini hanno compensato tra le parti).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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