22 maggio 2018

Soccorso alpino e speleologico: aggiornate le indennità per il 2018

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ministeriale n. 59 del 16 maggio 2018, ha aggiornato, per l’anno 2018, l’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. La retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile:
  • per 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di 5 giorni per settimana;
  • per 26 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di 6 giorni per settimana.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria è determinata per il 2018 in euro 2.148,41.

Disciplina generale - I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, mantenendo il diritto all’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni in cui si sono astenuti dal lavoro a tale titolo.

La relativa indennità viene riconosciuta in caso di sussistenza dei seguenti requisiti:
  • essere lavoratori dipendenti di un'azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori all'INPS al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ai fondi speciali di previdenza;
  • essere inseriti nell'elenco dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico o nell’elenco dell’Alpenverein Südtirol, il cui soccorso alpino è equiparato a quello del CAI;
  • essere impiegati in interventi alpinistici o speleologici che siano volti al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale e regionale.

Lavoratori dipendenti - I lavoratori dipendenti di un’azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori INPS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o ai fondi speciali di previdenza, che hanno svolto attività di soccorso alpino, speleologico o le attinenti esercitazioni, ricevono la relativa retribuzione direttamente dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha facoltà di chiedere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori volontari:
  • per le giornate di assenza per soccorso alpino e/o speleologico o per le relative esercitazioni;
  • per la giornata successiva, se l’operazione di soccorso è durata più di 8 ore oppure oltre la mezzanotte).

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse cioè le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc.

La retribuzione da prendere a riferimento è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa. Ai lavoratori appartenenti a categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, il trattamento economico è quello effettivo.

Lavoratori autonomi - Ai lavoratori autonomi spetta una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro. L'indennità viene erogata, su richiesta, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sarà pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Cosa deve fare il lavoratore - Il lavoratore, per giustificare l’assenza dal luogo di lavoro e per il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, deve:
  • rendere al datore di lavoro l’apposita dichiarazione di appartenenza, in qualità di volontario, alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o all’Alpenverein Südtirol;
  • presentare al datore di lavoro l’attestazione del/i Sindaco/i o loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e relativi tempi di durata.

Cosa deve fare il datore di lavoro - Il datore di lavoro, presso cui il lavoratore volontario è occupato, è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.
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