16 maggio 2018

Sospensione dell’esecuzione. stop al ruolo e alla cartella

Autore: Paola Mauro
Nel periodo di sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/92 è illegittimo procedere all'iscrizione a ruolo provvisoria di tributi e alla notifica degli atti di riscossione; la sospensione ha effetto fino a che non è emessa la sentenza e in quest’arco temporale non è consentito procedere con qualunque azione legata alla riscossione. È il principio espresso dalla Sentenza n. 113/02/18 della Commissione Tributaria Provinciale del Molise.

Ai sensi dell’articolo 47 del Decreto legislativo 31/12/1992 n. 546:
  • il contribuente, quando dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere al Giudice di primo grado di sospendere l'esecuzione dell'atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato;
  • la decisione sulla richiesta di sospensione – che deve essere assunta dalla CTP entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza - deve essere immediatamente comunicata alle parti in udienza; e, qualora il verdetto sia positivo - ossia se l’istanza viene accolta -, gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
  • la sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia;
  • nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

Nel caso che ci occupa - in estrema sintesi - il contribuente ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento recante l'iscrizione provvisoria delle somme derivanti da un presupposto avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate; atto questo che è stato a sua volta impugnato, con contestuale richiesta sospensione ex art. 47 D.lgs. n. 546/92. Tale richiesta di sospensione è stata accolta con ordinanza emessa il 28/11/2011. Tuttavia, il 25/01/2012 l'Agente della riscossione notificava le cartelle di pagamento, in virtù della possibilità di iscrivere provvisoriamente a ruolo parte delle somme accertate (art. 15 d.P.R. n. 602/73). L’Agente della riscossione osservava che le cartelle avrebbero avuto effetti soltanto a distanza di sessanta giorni dalla notifica e che, in quel tempo, l'ordinanza di sospensione avrebbe cessato i propri effetti, posto che il ricorso deve essere discusso entro novanta giorni dalla sospensione (ove accolta).

Ebbene, il ricorso contro la cartella di pagamento è stato accolto in primo grado e la decisione della CTP di Isernia è stata confermata dalla CTR del Molise alla luce dei seguenti rilievi: «[…] Nella fattispecie, il giudice di primo grado nella rilevata sussistenza delle condizioni dalla legge prescritte concedeva il 28 novembre 2011 la sospensione comunicando il dispositivo alle parti presenti e, quindi, anche all'Ufficio. La norma prevede, altresì, che se la sospensione viene concessa il ricorso deve essere trattato nel merito non oltre i novanta giorni successivi e quindi, nella fattispecie, il ricorso sarebbe stato definito entro il mese di febbraio 2012. La trattazione a breve avrebbe dovuto impedire la iscrizione provvisoria avvenuta solo un mese prima della stessa e senza che ne ricorressero le condizioni. Invero, per espressa previsione normativa contenuta nell'art. 47 citato, gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, il che induce a ritenere che in questo lasso di tempo l'Ufficio non può emettere atti incidenti nella sfera giuridica del contribuente, diversamente opinando si svilirebbe lo stesso senso dell'istituto teso per l'appunto a non incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente stesso. Né può condividersi l'assunto dell'Ufficio a mente del quale la cartella contenente iscrizione provvisoria non avrebbe potuto esplicare effetti se non decorsi 60 giorni dalla sua notifica considerato che l'annullamento veniva disposto non già il giorno successivo alla presentazione dell'istanza di autotutela (02/03/2012) come indicato negli atti e ribadito nell'odierna udienza ma il 21 marzo quando ormai stava per decorrere l'indicato termine dei sessanta giorni con tutte le conseguenze negative per la società che, per tale indugio, provvedeva a impugnare le cartelle in discussione. Per gli esposti motivi, le cartelle vanno annullate in quanto emesse illegittimamente nella considerazione ultima che gli effetti della pronuncia di sospensione durano fino alla emanazione da parte del giudice della sentenza che decide la controversia tributaria. Quanto all'efficacia temporale dell'ordinanza, essa determina la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (art. 47, comma 7, D.Lgs. 546/1992). Ad ogni modo appare ragionevole ritenere che oggetto della tutela coincida necessariamente con il diritto del contribuente a non subire danni da imposizione ingiusta e soprattutto a non dover sopportare le conseguenze negative cui essa potrebbe dar luogo. […]».

L’appello dell’ufficio, in conclusione, è stato respinto, con relativa condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
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