I rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale, concorrono o meno alla formazione del reddito da lavoro dipendente a seconda del sistema utilizzato dall’azienda ai fini del rimborso delle spese sostenute dal dipendente.
È questa la tematica affrontata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 5 pubblicata ieri.
Oggetto del parere dell’Agenzia – L’istante ha chiesto di conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine ad una questione interpretativa afferente il trattamento fiscale applicato da alcune Società – in qualità di sostituti d’imposta – ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti (iscritti ad ALFA) durante le trasferte al di fuori del territorio comunale, ai sensi dell’articolo 51 comma 5 del T.U.I.R.
Si ricorda che per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, le indennità o i rimborsi di spese concorrono a formare il reddito del dipendente.
I metodi di valutazione – Il comma citato, in deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, fissa il trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.
La disciplina fiscale prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema misto e il sistema analitico.
Metodo forfettario – Con il rimborso forfettario, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a lire 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, per le quali, se adeguatamente documentate il lavoratore ha diritto ad un ulteriore rimborso e non concorrono a formare il reddito.
I rimborsi di altre spese, diverse da quelle di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto da ultimo citate, in aggiunta all’indennità di trasferta, anche se documentate in via analitica, concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Metodo misto - Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta inferiori rispetto al rimborso forfettario. In base alla previsione normativa contenuta sempre nel comma 5 dell’art.51 del T.U.I.R.,
“In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale
“limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”. In termini pratici, le franchigie forfettarie di euro 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte:
- di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
- di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando idoneamente documentati. Ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.
Il metodo analitico - Il sistema analitico o a “piè di lista” infine prevede l’esenzione da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei
“rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero” (cfr. comma 5).
Tra le altre spese anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, rientrano , a titolo di esempio, quelle relative alla
“lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. […] anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000 L’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente” (cfr. circolare n. 326/E del 23.12.1997, par. 2.4.1).
Il parere dell’Agenzia delle entrate – Tenendo bene a mente le distinzioni finora evidenziate tra i diversi metodi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, l’Agenzia delle entrate, ritiene che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:
- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.
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