4 luglio 2018

Stoccaggio prodotti energetici: istruzioni per le istanze telematiche

Autore: Pasquale Pirone
Al fine prevenire e contrastare l’evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici il legislatore ha introdotto una serie di obblighi mirati al presidio digitale delle transazioni di filiera. In particolare con l’articolo 1, commi da 945 a 959, della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), si è disposto, tra l’altro, l’obbligo di identificare e di autorizzare i soggetti (TRADERS) che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi fiscali o destinatari registrati. In altre parole, coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi devono essere identificati e monitorati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le disposizioni attuative sono contenute nel Decreto MEF del 12 aprile 2018, in cui è stabilito che i TRADERS sono tenuti a:
  • presentare istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio per ottenere l’autorizzazione (la cui validità è biennale). L’istanza è sostituita da una comunicazione telematica da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio nel caso in cui i TRADERS siano già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici (la comunicazione ha validità annuale);
  • ottenere da parte del depositario autorizzato o del destinatario registrato presso cui intendono stoccare i prodotti uno specifico atto di assenso;
  • trasmettere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi.

Ecco, quindi, che, nella giornata di ieri, la stessa Agenzia delle Dogane ha emanato la Nota n. 73179, con la quale sono state diramate le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti tenuti all’adempimento in commento (il citato documento di prassi fa seguito alla precedente Nota n. 71725 del 27 giugno 2018, in cui l’Amministrazione finanziaria ha analizzato il contenuto del decreto fornendo i dovuti chiarimenti).

I nuovi servizi per gli operatori sono immediatamente disponibili e riguardano: la presentazione e gestione dell’istanza di autorizzazione; la gestione della comunicazione; la ricerca delle istanze e comunicazioni; la gestione dell’atto di assenso; la ricerca dell’atto di assenso.

Presentazione e gestione dell’istanza - I TRADERS compilano l’istanza utilizzando la funzione alla voce “Accise → Istanze Traders → Acquisisci” ed inserendo i dati richiesti. Al termine della compilazione il TRADER appone il sigillo elettronico e successivamente richiede il pagamento del bollo attraverso il servizio @e.bollo. Solo dopo aver fatto ciò si potrà procedere all’invio dell’istanza allegando la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, necessaria per completare la procedura (a tal fine è necessario far pervenire, nel periodo 1° luglio – 19 luglio 2018, la predetta dichiarazione sostitutiva, all’ufficio dalla medesima casella di posta elettronica indicata nell’istanza. Dal 20 luglio 2018, invece, va utilizzata l’apposita funzione di upload predisposta). L’ufficio competente è automaticamente attribuito dal sistema.

In caso di accoglimento dell’istanza e, quindi di rilascio dell’autorizzazione, il TRADER si reca, poi, presso l’ufficio per il ritiro del documento (occorre munirsi di marca da bollo del valore di euro 16,00 e del bollettino di conto corrente postale che attesta l’avvenuto pagamento del diritto annuale di importo pari a 258,23 euro).

Gestione della comunicazione – Si è anticipato che l’istanza è sostituita da una comunicazione telematica da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio nel caso in cui i TRADERS siano già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici.
Anche tale comunicazione è compilata e inviata attraverso l’applicazione “Accise → Istanze Traders → Acquisisci”. Al termine della procedura il sistema ne visualizza l’esito attribuendo codice identificativo e periodo di validità (l’ufficio competente è attribuito in automatico dal sistema stesso).

Le altre funzioni – La nota di ieri evidenzia altresì che tramite la funzione “Accise → Istanze Traders → Elenco istanze/comunicazioni”, sarà possibile visualizzare l’elenco delle proprie istanze/comunicazioni ottenendo informazioni sullo stato di lavorazione.

Attraverso la voce “Accise → Atto di assenso”, i depositari/destinatari avranno a loro volta la possibilità di ricercare le informazioni correlate al codice identificativo di un TRADER ai fini dell’eventuale rilascio dell’atto di assenso (per una ricerca più puntuale di un codice identificativo si utilizza la funzione “Accise → Atto di assenso → Consultazione Codici Identificativi Traders”). Per il rilascio del predetto atto di assenso si utilizza la funzione “Accise → Atto di assenso → Acquisisci”, inserendo obbligatoriamente una serie di informazioni (codice identificativo del TRADER; codice di accisa del depositario ovvero il codice di accisa del destinatario ed il codice ditta del deposito commerciale a quest’ultimo collegato presso cui si intende ammettere lo stoccaggio; il periodo temporale per il quale il depositario/destinatario rilascia l’atto di assenso, ecc.). Infine, anche il depositario/destinatario, potrà visualizzare l’elenco dei propri atti di assenso accedendo alla funzione “Accise → Atto di assenso → Elenco atti” e ottenere così informazioni sullo stato di lavorazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy