10 febbraio 2025

Successioni e donazioni: addio definitivo al coacervo successorio

Autore: Angela Taverna
Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le norme previste dal D.lgs. 139/2024 in materia di donazioni e successioni con una rilevante novità a favore dei contribuenti legata alle imposte di successione e donazione contenuta all’interno del Dlgs 346/1990 (Testo Unico imposte di Successione o anche TUS).

Tale novella riguarda l’abolizione del coacervo successorio tra le somme donate e quelle ereditate, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione.

In base alla disciplina previgente, infatti, l’art. 4, comma 4, del TUS imponeva che il valore dell’asse ereditario fosse aumentato considerando le donazioni effettuate in vita dal de cuius, opportunamente rivalutate al momento dell’apertura della successione. Tale previsione incideva sulla determinazione della franchigia in sede successoria, in quanto richiedeva il cumulo tra il patrimonio effettivamente lasciato dal defunto e il valore delle donazioni pregresse.

Tuttavia, la riforma della normativa sulle successioni e donazioni operata con la Legge n. 286/2006, abrogava già implicitamente il coacervo successorio poiché il rimando contenuto all’interno 8 comma 4 del TUS si riferiva all’applicazione di aliquote a scaglioni non più validi.

Nel 2023, l’Agenzia delle Entrate aveva recepito l’orientamento della Suprema Corte, escludendo l’applicabilità del coacervo successorio alle successioni aperte dopo la riforma del 2006.

Con il D.lgs. 139/2024 si è ora intervenuti definitivamente sulla normativa, abrogando espressamente l’art. 8 del TUS a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale intervento legislativo rende coerente la disciplina positiva alle numerose pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo, eliminando ogni incertezza interpretativa in materia.
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