21 novembre 2018

Trasferimento all’estero della società italiana: chiarimenti per il credito nozionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Una società italiana (S.r.l.) che fa parte di un omonimo Gruppo internazionale e che attualmente dispone di una sede principale localizzata nel nostro Paese (c.d. casa-madre italiana), e di una stabile organizzazione in Germania, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un proprio parere (Interpello n. 73, pubblicato ieri) su questioni fiscali legate ad una certa operazione che si vuole porre in essere. In particolare, in base a nuovi piani di sviluppo aziendale che il Gruppo vuole porre in essere per espandere la propria presenza in Germania, è previsto che la sede legale e la sede di direzione effettiva della società italiana (istante) sia trasferita nella Repubblica Federale tedesca continuando, comunque, ad essere presente in Italia con proprio ramo d’azienda che rappresenterà una stabile organizzazione della società stessa. Il trasferimento di sede dall'Italia alla Germania avverrà nel corso della seconda parte dell'anno 2018 e la società (italiana) istante effettuerà una operazione di trasformazione transfrontaliera in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE nel caso "Vale" C-378/2010. Il trasferimento avverrà in continuità giuridica ed in ossequio delle norme dell'articolo 16 del Codice Civile e dell'articolo 25, comma 3, legge 218 del 1995.

È, quindi, sottolineato che il trasferimento di sede sociale comporterà che la sede sociale dell'impresa si trasferirà dall'Italia alla Germania e la società italiana dovrà adeguarsi all'ordinamento giuridico tedesco (passando dalla forma societaria S.r.l. italiana alla Gmbh tedesca). Inoltre, i componenti del ramo d'azienda localizzato in Italia (attualmente attribuito alla sede principale della società italiana) confluiranno in una stabile organizzazione localizzata nel nostro Paese con effetti neutrali ai fini delle imposte sui redditi. Per contro, l'Italia perderà la propria potestà impositiva sulla filiale tedesca e si verificherà il realizzo al valore normale del medesimo complesso aziendale. Successivamente al trasferimento in Germania, la società italiana procederà ad una fusione con la già esistente società tedesca Gmbh, anch'essa localizzata nella Repubblica Federale tedesca. Tutto, ciò premesso, dunque, è chiesto in primo luogo se il codice fiscale e la partita IVA attualmente posseduti dalla S.r.l. potranno essere utilizzati dalla stabile organizzazione italiana della stessa società istante. In secondo luogo si chiede se la società istante potrà usufruire del credito di imposta figurativo estero di cui all'articolo 179, comma 3, del TUIR ai fini della definizione dell'importo della exit tax da calcolarsi sul plusvalore relativo alla branch tedesca.

Il parere – In primo luogo l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’istante sarà considerata residente in Italia per tutto il 2018 e ciò in applicazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR, si sensi del quale "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che il trasferimento della sede in Germania si perfezionerà solo nella seconda metà di quest’anno, la società italiana istante sarà assoggettata a tassazione nel nostro Paese su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia che in Germania) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ferma restando la possibilità di fruire del credito per le imposte assolte in Germania in base alle disposizioni dell'articolo 165 del TUIR con riferimento all'imposizione applicata in terra tedesca con riguardo alle attività esercitate dal ramo d'azienda ivi localizzato. I redditi prodotti dalla stabile organizzazione localizzata in Italia, saranno, invece, dichiarati, dal 1° gennaio 2019, nel nostro Paese.
Dopo il doveroso preambolo, l’Agenzia delle Entrate osserva che in seguito al trasferimento, non cambieranno per l’istante il codice fiscale ed il numero di partita IVA, con la conseguenza che essa presenterà un unico modello IVA; un unico Modello 770; un unico Modello IRAP e un unico Modello Redditi SC.

Con riferimento al secondo quesito, l’Amministrazione è dell’avviso che “il credito nozionale previsto nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero, come espressamente stabilito dall'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del TUIR”, ai sensi del quale “le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione”.
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