10 dicembre 2020

Tutti presentati gli emendamenti Lapet al ddl malattia dei professionisti

Tutti presentati gli emendamenti suggeriti dalla Lapet al disegno di legge sulla malattia dei professionisti, che ha ripreso l’esame del Senato lo scorso 9 dicembre. Il presidente Falcone, audito presso la seconda Commissione Giustizia del Senato il 21 ottobre scorso, ha confermato che “il testo è pienamente condiviso dai tributaristi, proprio perché introduce un ventaglio di tutele in caso di infortunio, malattia o morte del professionista, che garantiscono non solo quest’ultimo ma anche il cliente assistito”.

L’intervento è necessario, prosegue Falcone, “soprattutto in questo momento di emergenza, perché le sanzioni relative all’omissione degli adempimenti da parte dei professionisti vengono irrogate ai clienti, i quali cercano poi di rivalersi sul professionista.

La presentazione degli emendamenti ha interamente riscritto l’articolo uno della norma, che ora introduce una sospensione dei termini relativi all’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista, quando, quest’ultimo, sia stato costretto ad un ricovero in ospedale per un periodo non inferiore a tre giorni a causa di una grave malattia, di un infortunio o per un intervento chirurgico. La stessa sospensione si applica anche in caso di cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero della medesima durata di almeno tre giorni, che comportino un’ inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio delle cure sostitutive, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la fine delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine di sospensione. Inoltre la norma precisa che la sospensione si applica ai soli termini perentori, e la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa o penale a carico del professionista o del suo cliente. La sospensione degli adempimenti opera all’ulteriore condizione che tra professionista e cliente sia in essere un mandato professionale conferito in data antecedente al ricovero o all’inizio delle cure domiciliari sostitutive. Falcone, ricorda quando in audizione criticava la “nozione troppo limitata di libero professionista”, che nella versione originaria del disegno di legge comprendeva solo le persone fisiche che esercitano come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. L’associazione non poteva accettare che il testo della norma escludesse dalle tutele i professionisti organizzati ai sensi della legge 4/2013.

Opportunamente, quindi, la commissione giustizia del Senato ha accolto le proposte di emendamento della Lapet, ed ora il testo affianca ai professionisti iscritti nei relativi albi professionali anche i professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il nuovo sistema di protezione, dunque, è ora esteso anche ai professionisti che esercitano un’attività che non trova collocazione nell’ambito del sistema ordinistico. Viene con ciò riaffermata la centralità della legge n. 4/2013, dedicata alla disciplina delle professioni prive di albo o ordine di categoria, ed inizia a farsi applicazione del principio di proporzionalità, che nel rinnovato contesto normativo conseguente all’attuazione della direttiva (UE) 2018/958, ispira la disciplina delle professioni autonome. Inoltre Falcone chiedeva di rendere digitale e più rapida la comunicazione tra i professionisti e le amministrazioni e, a tal fine, suggeriva l’utilizzo della posta elettronica certificata. Anche questi suggerimenti sono stati accolti come emendamenti al testo di legge, ed ora le comunicazioni tra professionisti ed amministrazione relative alla trasmissione del mandato professionale e del certificato medico, potranno avvenire a mezzo pec.

Ci si riferisce all’obbligo previsto dall’articolo 4 per il professionista persona fisica che sia incorso in infortunio o malattia, come per la professionista che abbia avuto un parto prematuro o interrotto anticipatamente la gravidanza, e pertanto beneficiari della sospensione, di trasmettere all’amministrazione competente copia del mandato professionale e del certificato medico. Il medesimo obbligo grava in capo all’unico socio amministratore nelle società di persone o all’amministratore unico nelle società di capitali. Gli emendamenti hanno inoltre rimosso l’intervento degli ordini professionali nei rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni. La versione emendata degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, infatti, crea un rapporto diretto tra professionisti e pubbliche amministrazioni, senza più l’intermediazione dell’ordine professionale, ciò in coerenza con il fatto che i professionisti protetti dalla norma esercitano anche attività non organizzate in ordini o collegi.

Presentato, infine, anche l’emendamento che intende modificare l’articolo 8 affinché gli interessi sui versamenti oggetto di sospensione inizino a decorrere dalla ripresa del termine e non dalla scadenza originaria, ciò in coerenza con l’obiettivo che si prefigge il provvedimento, cioè di esentare da sanzioni il cliente del professionista che abbia contratto una malattia o subito un infortunio. Il presidente Falcone esprime soddisfazione per la deroga al calendario dei lavori delle commissioni del Senato, che consente all’iter del disegno di legge malattia dei professionisti di proseguire, ed auspica “una rapida approvazione del testo, affinché venga garantita ai professionisti un'efficace tutela soprattutto nel momento emergenziale che stiamo vivendo”.
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