16 novembre 2018

Valutazione anti-abuso scissione parziale asimmetrica contestuale tra due società: il Fisco chiarisce

Autore: Mattia Gigliotti
La valutazione anti-abuso (con riguardo ai comparti delle imposte dirette e indirette) di un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica effettuata da parte di due società (di cui una con capitale sociale suddiviso fra soci appartenenti a due distinti gruppi familiari ciascuno facente capo a due distinti soggetti e l’altra il cui capitale sociale è suddiviso nuovamente in parti uguali tra il gruppo facente capo ai predetti soggetti) in modo che il gruppo familiare riferibile ad un soggetto risulterà unico proprietario di una delle due società e il gruppo familiare facente capo all’altro soggetto risulterà unico proprietario dell’altra società, ciascuno con patrimoni composti dalle quote di patrimonio provenienti reciprocamente dalle due società originarie. E’ questo l’oggetto della Risposta n. 68/2018 pubblicata ieri, 15 novembre, dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale, con riferimento ad apposita consulenza giuridica.

Il parere – Premesso che, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale (art. 173 del TUIR) e che il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’operazione di scissione descritta “non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario”. L’operazione descritta, appare, infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate “fisiologica nell’ambito della riorganizzazione delle due società, volta a consentire a ciascun gruppo familiare di continuare la gestione commerciale già di propria pertinenza e di godere del vantaggio patrimoniale e finanziario derivante…”, fermo restando che l’operazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Resta fermo, altresì che l’operazione in esame, così come le altre operazioni di scissione societaria, è soggetta a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al DPR n. 131/1986, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro. E’, infine, precisato che all’operazione di scissione in commento, si applicano l’articolo 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e l’articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo DPR, ai sensi del quale le società beneficiarie della scissione effettuano la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi dello stesso articolo 19-bis2.
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