L’Agenzia delle entrate, il 31 luglio 2019, ha pubblicato il provvedimento, con
protocollo n° 660008/2019, per definire le modalità di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova, a seguito del crollo del “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018.
Infatti, l’articolo 8 del decreto-legge n° 109 del 2018 prevede che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova, che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possano richiedere:
- l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- l’esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.
Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
Il provvedimento emanato ieri prevede che le predette agevolazioni siano fruite attraverso la riduzione dei versamenti da effettuarsi mediante modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Il codice da indicare nel modello F24 verrà istituito, insieme alla istruzioni per la compilazione dello stesso, con una successiva risoluzione.
L’Agenzia, per ogni modello F24 ricevuto, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico. Qualora l’importo dell’agevolazione utilizzata sia superiore all’ammontare del beneficio residuo, o nel caso in cui il contribuente non rientri nell’elenco degli ammessi all’agevolazione, il modello F24 sarà scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati. Il contribuente sarà avvisato mediante una comunicazione, consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.
In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.