11 luglio 2018

ZFU. Le agevolazioni passano per il modello F24

Attenzione rivolta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate

Autore: Mattia Gigliotti
Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”; è questo l’ambito di intervento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate) pubblicato ieri.

Le agevolazioni per le ZFU - Le agevolazioni in favore della ZFU previste dal comma 341, della legge n. 296-2006 (finanziaria 2007) consistono nell’ l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Ambito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - L’articolo 22-bis del D.L. 66/2014 e il comma 603 della Legge di stabilità 2016 hanno stanziato le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi in favore delle zone franche urbane (ZFU) individuate con delibera del CIPE e, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa-Carrara, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”.

Si ricorda che l” obiettivo Convergenza” finalizzato alla promozione dell’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo riguarda tutte le regioni dell’Unione Europea con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Basilicata (a titolo transitorio), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Con le disposizioni normative da ultimo citate, è stata prevista anche per le ZFU sopra elencate l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto MISE del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’” Obiettivo Convergenza”.

A tal proposito si ricorda che il Decreto MISE 5 giugno 2017 ha modificato e integrato il precedente decreto 10 aprile 2013; Il MISE ha così aggiornato la disciplina applicativa dei benefici ZFU adeguandoli alla nuova normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (cfr regolamento Ue n. 1407/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento Ce n. 1998/2006), la cui novità più rilevante era rappresentata dall’estensione delle agevolazioni ai professionisti.

Ritornando al decreto 13 aprile 2013, così come da modifiche e integrazioni appena citate, lo stesso stabilisce che:
  • il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma 3);
  • le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o fisconline), secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1).

Viste tali previsioni, con il provvedimento pubblicato ieri, sono state definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. In un’ottica dei controlli sulle agevolazioni effettivamente spettanti, l’Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Con separata risoluzione saranno istituiti i codici da indicare nel modello F24 e impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
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