E’ ormai prossima la scadenza dell’8 aprile 2014 per l’integrazione delle domande di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari già presentate in sede di prima formazione, (ex art. 7, decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14), entro il termine del 30 agosto 2010, (180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs 4 febbraio 2010 n. 14 – entrato in vigore il 3 marzo 2010).
Indifferente, rispetto alle reiterate richieste di chiarimenti, rettifiche, proroghe, provenienti da qualificati esponenti del mondo delle professioni interessate, sino al momento, è l’atteggiamento del Ministero della Giustizia, il quale, a fronte delle numerose incongruità e criticità evidenziate da parte degli operatori, è intervenuto con un avviso, pubblicato in data 21 marzo u.s. sul proprio sito web, per precisare, laconicamente, che:
“Chi ha presentato domanda d’iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari entro il termine previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, può integrare ladocumentazione ai sensi dell’art. 10 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 nei seguenti modi:
• depositando all’Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il Ministero della giustizia, i documenti cartacei
• oppure inviando i documenti cartacei a mezzo posta con plico indirizzato a: Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma.
Queste modalità eccezionali d’integrazione della documentazione sono disposte in attesa della pubblicazione su web dell’albo degli amministratori come previsto dall’articolo 3 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160”.
Orbene, il citato avviso non risolve le questioni operative più spinose e, precisamente, quelle scaturenti dalla norma transitoria, (art. 10), del decreto 19 settembre 2013, n. 160 (Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari), il quale prevede, per coloro che hanno già presentato domanda in sede di prima formazione dell’Albo, il termine perentorio di giorni sessanta, (scadenti appunto il prossimo 8 aprile), per integrare la documentazione richiesta secondo quanto disposto dall’art. 4 del citato regolamento. Quest’ultimo, fra l’altro, al comma 4, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità “deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell’atto giudiziario da cui è derivata l’assunzione dell’incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l’attività di amministratore e di copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto”.
Il comma in questione è gravido di rilevanti conseguenze e numerose, sotto il profilo pratico, sono le perplessità:
1 – per copia conforme dell’atto giudiziario (nomina), deve intendersi la copia integrale di tutto il provvedimento o è sufficiente produrre l’estratto del provvedimento, (frontespizio, PQM e nomina)? Tuttavia nulla in tal senso emerge dalla lettura del regolamento che richiede espressamente la copia conforme dell’ “atto giudiziario” e non semplicemente di un suo estratto. Orbene, (e si pensi sopratutto alle corpose ordinanze pronunciate in sede penale dalla Sezioni GIP/GUP), si dovrebbero allora produrre centinaia/migliaia di pagine? E rispetto al dovere di riservatezza dei dati sensibili relativi alle procedure, (magari ancora in corso di definizione), gli amministratori giudiziari sono autorizzati a comunicare dette informazioni che, a seguito dell’allegazione alla domanda, diverrebbero inevitabilmente accessibili a chiunque? Non essendo intervenuti da parte del Ministero concreti retro front è ormai iniziato il conto alla rovescia: stante la ristrettezza dei tempi, è dunque prevedibile un sensibile affollamento delle competenti Cancellerie. Per la richiesta di autentica al Cancelliere, sarà sufficiente esibire copia del provvedimento con l’originale della relata eseguita dalla Polizia Giudiziaria all’amministratore giudiziario o il Cancelliere pretenderà, (legittimamente), di rintracciare l’originale del provvedimento, (magari già archiviato da anni e chissà dove seppellito)? Se così fosse, stante il prevedibile elevato numero di richieste da parte degli amministratori giudiziari, difficilmente si riuscirà ad evadere il tutto entro lo stringente termine dell’8 aprile 2014.
2 – Sulla richiesta di allegazione di copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto. Questo, sin da principio, è apparso come uno degli aspetti più problematici: chi deve rilasciare le copie conformi dell’atto costitutivo e dello statuto? Il notaio rogante? e se il notaio è morto, considerato che spesso la costituzione della società è risalente nel tempo? Occorrerà in questi casi rivolgersi all’archivio notarile? Con quali tempi? Con quali costi? e se la società già sequestrata o confiscata in via non definitiva sia stata successivamente dissequestrata, a che titolo l’amministratore giudiziario può richiedere (o pretendere, in caso di rifiuto), il rilascio autentico di detti documenti? Sono interrogativi che, probabilmente, il redattore del regolamento non si è neppure posto.
3 – L’allegazione della richiamata documentazione è richiesta per l’integrazione delle domande presentate in sede di prima formazione dell’Albo che, come già sopra specificato, andavano presentate entro la data del 30 agosto 2010. A quella data, per richiedere l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo, occorreva, a mente dell’art. 7 decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, dichiarare di avere svolto da almeno cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – entrato in vigore il 3 marzo 2010 – l’attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell’art. 2 sexies, comma 4 bis, della legge 31 maggio 1965 n. 575.
Orbene, il requisito dell’anzianità dei cinque anni antecedenti decorreva a ritroso del 3 marzo 2010, (entrata in vigore del D.Lgs n. 14/2010), quindi solo chi avesse maturato il requisito di anzianità a quella data (per nomine giudiziarie anteriori al 3 marzo 2010), poteva accedere all’Albo in sede di prima formazione.
Detta specificazione per evidenziare che, l’integrazione della documentazione oggi richiesta riferita a domande di iscrizione presentate nel 2010, non potrebbe che essere rivolta a dimostrare la sussistenza del requisito dell’anzianità quinquennale alla data del 3 marzo 2010. Sarebbe inutile, invero, la produzione di provvedimenti di nomina intervenuti successivamente a quella data in cui, per come richiesto dal D.Lgs istitutivo dell’Albo, doveva già essere maturato il requisito dell’anzianità quinquennale.
Detta interpretazione, in considerazione dei tempi ristretti e della farraginosità delle procedure richieste, restringendo il campo di applicazione, quanto meno, ai soli provvedimenti di nomina anteriori al marzo 2010, dovrebbe ridurre i tempi, i costi e limitare anche il lavoro delle cancellerie.
Diversamente obiettando, la produzione delle eventuali nomine giunte successivamente al marzo 2010, a quale titolo si allegherebbe alla domanda di integrazione?
Concludendo, può osservarsi che, in ogni caso, per quello che ci riguarda, non sembra che il D.Lgs istitutivo dell’Albo né il successivo regolamento pubblicato nel gennaio 2014, facciano obbligo all’amministratore giudiziario di produrre TUTTI i provvedimenti di nomina ricevuti, (diverso è il previsto obbligo di comunicazione regolato dall’art. 5 comma 4, del regolamento, che risponde al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi). Quindi per non incappare in decadenze o vedersi un domani rigettata l’istanza per una asserita carenza originaria e, magari, burocraticamente dichiarata insanabile della documentazione prodotta sarebbe oportuno, ove sia agevolmente possibile, produrre almeno uno o due provvedimenti completi anche delle relative copie conformi degli atti costitutivi e statuti, (con riferimento ad incarichi più antichi e/o complessi). Lo stesso regolamento prevede, (art. 5) - (anche se non si capisce se detto rimedio sia riferito anche al “popolo” degli istanti in sede di prima formazione dell’Albo per i quali è già stata comunque regolamentata a parte ed in via eccezionale l’integrazione della domanda originaria )- che possa essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati.
Slegato da ogni razionale processo mentale sembra essere l’ulteriore richiesta di allegare all’integrazione della domanda la ricevuta di pagamento del contributo annuale anche per l’anno 2013, (anno in cui l’Albo non era operativo), e ciò a prescindere dalla comunicazione sull’esito della domanda presentata, e con l’oggettiva impossibilità di adempiere comunque al pagamento non essendo state specificate dal Ministero le modalità per eseguire il versamento di quanto, (discutibilmente) dovuto.
Come in molti accadimenti della vita, più le cose appaiono apparentemente incomprensibili, più in esse è celato un razionale e raffinato inganno; ed allora occorre sforzarsi per carpire il senso generale di quegli accadimenti. E’ soltanto burocrazia italiana o è l’espediente per giungere in breve termine ad un consistente taglio delle dodicimila richieste di iscrizione all’Albo pervenute nel 2010?