Il commercialista che sia alla sua prima esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale non può fare domanda di iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d’impresa. È quanto si evince dalla lettura del
“Pronto Ordini” n. 67/2024 del Consiglio Nazionale della categoria, pubblicato il 19 luglio.
L’Ordine scrivente – in breve - ha posto il caso di una iscritta che ha chiesto di essere inserita nell’Elenco degli esperti per la composizione negoziata, sul presupposto di avere assunto, da quasi un anno, un incarico ricevuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lo svolgimento di attività di prevenzione e gestione delle crisi aziendali.
È stato quindi chiesto al CNDCEC se l’attività menzionata, ancorché non espressamente rientrante tra i sette casi indicati dal Ministero nelle Linee guida e di cui l’iscritta non è provvista, possa soddisfare il punto b) dell’art. 2 del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’art. 13, comma 3 del d. lgs. 12/1/2019 n. 14, come modificato dall’art. 6, comma 1, del D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83.
Ebbene, la risposta è stata negativa.
Il Consiglio Nazionale ha osservato che, per legge, ai fini dell’inclusione nell’Elenco in questione, il professionista deve:
- essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.
Con riferimento a tale ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con Circolare del 29 dicembre 20211 prevedono espressamente che il professionista debba possedere le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall’iscritto, l’Ordine sia tenuto a verificare l’effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.
Più nello specifico, dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, le Linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa.
Gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione e nella crisi di impresa che possono essere valutati sulla base di idonea documentazione allegata, come indicati nelle menzionate Linee guida e successivamente integrati dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, in considerazione di quanto attualmente previsto nell’art. 13, comma 7, del CCII per quanti abbiano già ricoperto l’incarico di esperto di composizione negoziata, sono i seguenti:
- commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, comma 1, e 186-bis L. fall., oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lett. a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 del D.lgs. n. 14 del 2019 (CCII);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 delle L. n. 3 del 2012 oppure ai sensi dell’articolo 74 del CCII;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata.
Inoltre le menzionate Linee guida ministeriali:
- precisano che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco possono essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche per aver svolto incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo);
- chiariscono che, nel valutare la domanda di iscrizione, l’Ordine territoriale deve verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle sopraelencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte nelle società interessate da operazioni di ristrutturazioni concluse con esito positivo con allegazione della visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.
Infine, il Ministero, nelle stesse Linee di indirizzo, ha auspicato la stretta osservanza della Circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, sia condotta secondo criteri uniformi su tutto il territorio, in aderenza alle Linee di indirizzo fornite.
Alla luce di ciò, il CNDCEC ha escluso che l’incarico vantato dalla professionista iscritta all’Ordine scrivente possa essere valutato positivamente ai fini dell’inclusione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 13 CCII, «mancando al richiedente la possibilità di documentare l’esistenza di pregressi incarichi di nomina giudiziale o di pregresse prestazioni professionali svolti per la ristrutturazione delle imprese».