5 aprile 2019

Attività d’impresa agricola: senza la qualifica di I.A.P. l’iscritto socio non è incompatibile

Autore: Pietro Mosella
L’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, socio di società semplice, che svolga attività d’impresa agricola, che non rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), non versa in una situazione d’incompatibilità.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 31-2019, pubblicato il 26 marzo 2019, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), è intervenuto per fornire chiarimenti, a seguito di un quesito formulato da un Ordine territoriale.
Prima di analizzare quanto osservato nel Pronto Ordini in commento, è opportuno ricordare che «è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».

Il quesito
Un Ordine territoriale ha formulato un quesito chiedendo di sapere se versa in una situazione d’incompatibilità un iscritto che sia socio di una società semplice agricola. Nel quesito si precisa, altresì, che, l’iscritto, assumerebbe un ruolo limitato assimilabile a quello di “socio di capitale”, lasciando l’esercizio dell’attività imprenditoriale agli altri soci e non si qualificherebbe come imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

PO n. 31/2019
Il CNDCEC ricorda dapprima che l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005, recante “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34”, stabilisce una specifica ipotesi d’incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività d’impresa agricola, qualora questa sia esercitata dall’iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui). In linea di principio, quindi, come osserva il CNDCEC, si deve ritenere preclusa la possibilità per l’iscritto di esercitare la suddetta attività.

È bene, però, tener presente anche quanto stabilito al comma 2, dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005, ossia che «l’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico».
La sopra citata disposizione, quindi, delinea i limiti entro i quali ricorre l’ipotesi d’incompatibilità tra l’esercizio della professione e quello dell’attività d’impresa (compresa quella agricola).

L'esercizio di attività d’impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è, pertanto, consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, al caso in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione dello stesso).

A tal proposito, il CNDCEC osserva che, considerando l'oggettiva difficoltà a individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa, le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità diramate dal Consiglio Nazionale, hanno chiarito che l'esercizio di attività d’impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui, l'iscritto-imprenditore agricolo, rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Sul punto, il D.Lgs. n. 99/2004, stabilisce i parametri relativi all’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, individuando come tale l’imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all’attività agricola.
Si precisa che la qualifica di I.A.P., può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole.

È, altresì, precisato nel documento in commento che, nel caso di società di persone, tali società sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora:
  • lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., e
  • almeno un socio sia in possesso della qualifica di I.A.P. (per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC conclude ritenendo che “non versi in una situazione di incompatibilità l’iscritto, socio di società semplice che svolga attività di impresa agricola, che non rivesta la qualifica di I.A.P., anche laddove la società stessa rivestisse la suddetta qualifica”.
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