Nel caso di un iscritto all’elenco speciale, socio unico ed amministratore di una S.r.l. che gestisce alcuni immobili di proprietà allo stesso intestati, in via di principio non si ravvisa una condizione d’incompatibilità, qualora il medesimo, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 118, pubblicato il 14 febbraio 2024, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito pervenuto nei mesi precedenti da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, infatti, ha chiesto delucidazioni in relazione al caso di un iscritto all’elenco speciale, socio unico ed amministratore di una S.r.l. che gestisce alcuni immobili di proprietà allo stesso intestati. Nello specifico, l’Ordine territoriale ha chiesto se possa essere esclusa l’incompatibilità e se, il medesimo, possa chiedere il passaggio all’Albo degli esercenti la professione.
Il parere del CNDCEC - In riferimento alla fattispecie prospettata, il Consiglio Nazionale specifica anzitutto che si forniscono alcune considerazioni di carattere generale che potranno essere d’ausilio nella valutazione del caso concreto.
A tal proposito, preliminarmente il CNDCEC osserva come l’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005 dispone che, anche nel caso d’esercizio per conto proprio di attività d’impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività “… è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”.
Tale disposizione, definisce l’ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l’esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d’impresa, è compatibile con l’esercizio della professione.
Quanto sopra esposto, come precisa il Consiglio Nazionale, è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità, allorché, in riferimento ai casi d’esclusione previsti dal secondo comma dell’articolo 4, si evidenzia che in presenza di tali casi “l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica d’amministratore sono da considerarsi compatibili”.
Le stesse Note interpretative, infatti, specificano anche che, l’incompatibilità, deve ritenersi esclusa, ad esempio, qualora l’attività d’impresa sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare.
In relazione alla gestione patrimoniale mobiliare, si evidenzia che, tale fattispecie, ricomprende sia ipotesi di gestione “statica” (stabile investimento in titoli), sia ipotesi di gestione “dinamica”.
In virtù di quanto affermato nelle suddette Note in relazione alla gestione patrimoniale immobiliare, quindi, l’esclusione dell’incompatibilità è connessa alla natura dell’attività, la quale dev’essere di “pura gestione”.
Ritornando alla fattispecie prospettata nel quesito in esame, pertanto, secondo il Consiglio Nazionale, in linea di principio non si ravvisa una condizione d’incompatibilità, qualora l’iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica d’amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, in quanto, in tal caso, l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di “pura gestione”, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
Infine, il CNDCEC ricorda, in via generale, che l’iscrizione nell’elenco speciale è possibile solo in presenza di valutata sussistenza di una causa d’incompatibilità.