30 marzo 2017

Bilanci: caos micro-imprese

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il bilancio di esercizio, oggetto della riforma operata con il D.Lgs. n. 139/2015, porta con sé importanti novità, le quali potrebbero comportare non pochi problemi interpretativi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, insieme a Confindustria, ha quindi emanato il documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, proprio al fine di indirizzare “le imprese e gli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio 2016 verso un’applicazione senza intralci delle nuove regole contabili”.

Le micro-imprese - Possono essere definite “micro-imprese” le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
  • totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Nel documento viene chiarito che, in sede di prima adozione, si reputa sufficiente la verifica delle condizioni per poter beneficiare delle disposizioni sulle micro-imprese negli esercizi 2015 e 2016: viene infatti ritenuto che “l’alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva”.

Si ricorda, tuttavia, che lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il documento del 26 novembre 2012, aveva chiarito quanto segue: “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi”e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Aderendo a questa prima interpretazione si giungerebbe quindi all’opposta conclusione che, per poter redigere il bilancio per le micro-imprese al 31.12.2016 sia necessario non solo verificare il rispetto dei limiti nel 2015, ma anche nel 2014.

Il CNDCEC, nell’ultimo documento, adotta invece un’interpretazione difforme, fornendo la seguente giustificazione: “tale impostazione consentirebbe, in questa fase, un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni”.

I dati comparativi - Il documento contiene importanti chiarimenti riguardanti i dati comparativi, i quali devono essere riadattati per tener conto delle novità introdotte.

L’articolo 2423-ter, comma 5, cod. civ., prevede infatti che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, e, se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate.

Il CNDCEC e Confindustria, soffermandosi proprio su questo aspetto, hanno ricordato che l’obbligo di fornire l’informazione comparativa deve essere coniugato con il riformulato principio di rilevanza: pertanto, l’informazione dovrà essere fornita solo ove significativa.

Inoltre, in molti casi, i maggiori oneri amministrativi non giustificano i benefici informativi: anche in considerazione delle finalità della riforma, nonché delle stesse previsioni del principio contabile OIC 29, se i dati dell’esercizio 2015 non sono ricavabili o sono ricavabili solo con uno sforzo eccessivo, “l’informazione comparativa potrebbe essere omessa”.

Si ricorda, tuttavia, che, nel caso in cui la rideterminazione dell’informativa comparativa sia omessa, la nota integrativa dovrebbe darne adeguata informazione: a tal fine, nel documento, è riportato un fac-simile di dichiarazione da riportare in nota integrativa al fine di attestare la mancata rideterminazione dei dati dell’esercizio 2015 ai fini comparativi.

I costi di pubblicità - I costi di pubblicità non possono più essere iscritti nell’attivo patrimoniale.
Come chiarisce il riformulato principio OIC 24 i costi di pubblicità già iscritti nel bilancio al 31.12.2015 possono continuare ad essere mantenuti nell’attivo patrimoniale se soddisfano i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento.

A tal proposito si richiama, nel documento, un esempio, ovvero quello di una società che ha sostenuto, nel 2015, costi per il lancio di una nuova linea di prodotto: se dall’analisi di tali costi emerge che questi ultimi soddisfano i requisiti per poter essere classificati tra i costi di impianto e di ampliamento, la scrittura da redigere al 01.01.2016 potrà essere la seguente “Costi di impianto e di ampliamento a Costi di pubblicità”.

Potrebbe tuttavia accadere che, dall’analisi di tali costi emerga che solo la metà degli stessi può essere riclassificata tra i costi di impianto e di ampliamento: in tal caso, in contropartita ai costi di pubblicità da stornare, dovranno essere movimentati, sia il conto “costi di impianto e di ampliamento” sia gli “utili portati a nuovo”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy