Il commercialista che si rende inadempiente in merito alla dichiarazione annuale all’Ordine, avente a oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, è passibile dell’applicazione della misura disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ai sensi dell’art. 22 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017.
A tal proposito, con il Pronto Ordini n. 54 del 27 giugno 2024, il C.N.D.C.E.C. ha affermato che, qualora l’iscritto, entro la data di fine della sospensione inflitta, produca la dichiarazione richiesta, il Consiglio di Disciplina territoriale, preso atto dell’invio della (pur tardiva) dichiarazione da parte del professionista, nell’ambito della propria autonomia, possa valutare se ricorrano i presupposti per revocare o meno in autotutela il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione precedentemente irrogato a carico dell’iscritto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990. L’eventuale provvedimento di revoca avrà efficacia “ex nunc”, ossia i suoi effetti cesseranno solo dal momento dell'operatività della revoca, mentre restano in piedi gli effetti già prodotti in precedenza.
Nel caso in cui, viceversa, l’iscritto non provveda a trasmettere quanto richiesto dall’Ordine, una volta che la sanzione disciplinare della sospensione sia stata interamente scontata da parte del professionista, il Consiglio Nazionale ritiene innanzitutto che il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito della propria funzione di vigilanza sull’osservanza della legge professionale e al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, possa attivarsi per acquisire il certificato del casellario giudiziale e i carichi pendenti concernenti l’iscritto inottemperante rispetto all’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale, in modo da accertare l’eventuale pendenza di procedimenti penali o addirittura sentenze di condanna comminate a carico del medesimo professionista e non dichiarate all’Ordine di appartenenza.
In base a quanto eventualmente emerso a seguito dell’acquisizione dei menzionati certificati e continuando a sussistere l’omesso invio di dichiarazione annuale da parte dell’iscritto, il C.N.D.C.E.C. ritiene che il Consiglio dell’Ordine debba trasmettere quanto riscontrato al Consiglio di Disciplina territoriale, il quale valuterà le condotte ai fini disciplinari, tenuto conto altresì della circostanza aggravante della recidiva.
Il 27 giugno scorso è stato pubblicato anche il Pronto Ordini n. 48/2024 che affronta il tema dell’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di un iscritto legale rappresentante di una società.
Il Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine di Caserta ha rappresentato di aver ricevuto una segnalazione contenente ipotetiche violazioni al Codice deontologico commesse da un iscritto nella qualità di legale rappresentante p.t. di Società esercente “consulenza aziendale, amministrativo gestionale, e pianificazione aziendale, servizi inerenti l’assistenza tecnica, commerciale, fiscale ed aziendale alle imprese” – cod. ATECO 70.22.09.
In particolare, il cliente ha denunciato la mancata restituzione integrale di scritture e documenti contabili, nonché la loro irregolare tenuta.
Ciò premesso, tenuto conto che le presunte omissioni e violazioni sarebbero state commesse dall’iscritto quale l.r.p.t. di S.r.l., non STP, è stato chiesto al Consiglio Nazionale se il Consiglio di Disciplina sia competente a esercitare la sua potestà disciplinare nei confronti dell’iscritto e se debba, inoltre, verificare autonomamente la sussistenza di eventuali possibili incompatibilità oppure limitarsi a segnalare il fatto al Consiglio dell’ordine per le valutazioni conseguenziali, chiudendo il procedimento eventualmente aperto.
Ebbene, riguardo alla prima questione, nel P.O. n. 48/2024 si afferma che, al fine di poter esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un professionista, occorre che il medesimo sia iscritto all’Albo e che la sua condotta risulti in contrasto o in violazione di norme di leggi o regolamenti o del codice deontologico o dei doveri generali a tutela del decoro della professione.
In merito, invece, alla valutazione circa la sussistenza di possibili incompatibilità, il Consiglio Nazionale ritiene che, in tale ambito, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa di incompatibilità, e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:
- nel caso di causa d’incompatibilità ancora in essere, dovrà rispettarsi la disciplina del “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172/03), tuttora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell’Ordine;
- nel caso di causa di incompatibilità già rimossa, il procedimento sarà interamente disciplinato dagli artt. 49 e ss. del D.lgs. n. 139/05, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.
- nel caso sussista un’attuale causa di incompatibilità dell’iscritto, il procedimento può concludersi con il proscioglimento del professionista, oppure con la cancellazione del medesimo dall’Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità;
- infine, qualora sussista un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, sussiste l’impossibilità di procedere con la cancellazione dell’iscritto, fino a quando non termina il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso. Il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’articolo 38 del D.lgs. 139/05.