11 aprile 2025

Commercialisti. Vietato partecipare a più STP

Autore: Paola Mauro
Si segnala che con il P.O. 22/2025 del 9 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a vari quesiti in materia di Società tra professionisti, chiarendo, in particolare, che un commercialista non può contemporaneamente partecipare a due STP.
Alla stessa data è stato pubblicato anche il P.O. 6/2025, che invece fornisce un parare a fronte di un quesito in materia di Studi Associati.

P.O. 22/2025

Andando con ordine, si riporta quanto precisato dal CNDCEC in merito ai plurimi quesiti posti dallo scrivente Ordine territoriale in tema di STP.

Il Consiglio premette che l’art. 10, comma 6, della L. n. 183/2011 stabilisce che la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna specifica eccezione. Tale regola viene replicata nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 341.

Di qui la conclusione che, «mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un’altra STP alla quale lo stesso partecipi.»

Alla luce della vigente normativa, peraltro, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, il Consiglio Nazionale ritiene che a qualunque socio della STP - e non solo il socio professionista - sia preclusa la partecipazione contemporanea a due STP, perché il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra avere valenza generale ed essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.

Con riferimento ad altro quesito, attinente all’assunzione da parte di una STP dell’incarico di componente del Collegio sindacale o di sindaco unico, nel P.O. 35/2025 si osserva che l’intera disciplina dell’organo di controllo è basata sulla personalità della prestazione e sulle caratteristiche personali del sindaco, componente del Collegio sindacale di s.p.a., ovvero sindaco unico di s.r.l., quando nominato.
L’incarico di sindaco nel nostro ordinamento è, dunque, – conclude il CNDCEC – «concepito come prerogativa della persona fisica.»

In particolare, a suffragare tale soluzione interpretativa è la circostanza che il legislatore, nelle discipline speciali, ha individuato espressamente ipotesi in cui gli incarichi professionali possano essere conferiti sia al professionista persona fisica, sia alla STP. A titolo d’esempio, si pensi agli incarichi di curatore o di gestore della crisi da sovraindebitamento di cui al D.lgs. n. 14/2029.

In conclusione, l’incarico di sindaco sembra essere esclusivamente di tipo personale, con la precisazione – da parte del Consiglio Nazionale - «che, non essendo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato componente di collegio sindacale ovvero sindaco unico di s.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene.»

Per quanto riguarda, infine, l’assunzione dell’incarico di revisore legale da parte di una STP, nel P.O. 35/2025 si osserva: «Nel caso in cui la STP sia iscritta al registro dei revisori legali istituito presso il MEF, l’incarico verrà conferito alla STP. Nel caso in cui la STP non sia iscritta nel registro dei revisori legali, fermo restando che essendo la revisione legale attività espressamente richiamata dall’art. 1, comma 4, lett. d) e lett. e) del d.lgs. n. 139/2005, recante l’ordinamento della Professione, essa potrà essere ricompresa nell’oggetto sociale della STP, l’esercizio in concreto di tale attività, sarà consentito unicamente ai soci professionisti della STP iscritti anche nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF. Ciò posto, in questa seconda evenienza, l’incarico verrà conferito al socio professionista iscritto nel registro dei revisori legali che nel verbale di nomina potrà indicare di assumerlo in quanto socio della STP.»

P.O. 6/2025

Venendo ora al secondo P.O. in argomento, con esso il CNDCEC ha fornito risposta affermativa rispetto al seguente quesito formulato dall’Ordine di Milano: «se uno studio associato con sede a Milano, ma formato da commercialisti tutti iscritti in altri albi, possa essere iscritto all’albo di Milano.»

Il Consiglio ha premesso che l’annotazione nell’Albo degli studi associati avviene normalmente per prassi, in difetto di una specifica disposizione sul punto della legge professionale (D.lgs. n. 139/2005); nessuna norma, inoltre, impone ai professionisti di comunicare all’Ordine di appartenenza che l’esercizio della professione avviene attraverso uno Studio associato, né in fase di iscrizione all’Albo, né nel caso in cui l’Associazione professionale sia costituita successivamente all’iscrizione nell’Albo.

Ciò premesso, nel P.O. 6/2025 si osserva: «considerato anche quanto previsto dall’art. 16 c.c., con riguardo all’ipotesi prefigurata dallo scrivente Ordine, la domanda di iscrizione dovrebbe essere rivolta al consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale dello studio associato come individuata nello statuto. Conseguentemente, è possibile fornire risposta positiva al quesito posto dall’Ordine di Milano in quanto, in assenza di precipue indicazioni da parte dell’ordinamento, l’iscrizione dell’associazione professionale in un albo diverso da quello in cui sono iscritti gli associati si reputa consentita.»
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