Si segnala il “Pronto Ordini” n. 82/2024, pubblicato lo scorso 29 ottobre, col quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcune indicazioni che possono essere di ausilio agli Ordini territoriale nella valutazione della sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità in capo agli iscritti che partecipino a una società sportiva dilettantistica (S.S.D).
Nel caso concreto, si tratta di un iscritto che, nell’ambito, appunto, di una S.S.D. a responsabilità limitata, è sia socio di minoranza sia consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.
Nel P.O. n. 82/2024, preliminarmente, il C.N.D.C.E.C. osserva che l’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 139/2005 dispone che «l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)».
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione.
È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società.
Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.
Fatte queste considerazioni di carattere generale, il Consiglio Nazionale ritiene che nel caso segnalato dall’Ordine scrivente non ricorre l’ipotesi di socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali, considerato che:
- l’iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l’influenza rilevante o notevole sull’assemblea dei soci (almeno formalmente), né, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente del C.d.A., ovvero amministratore unico o delegato);
- la S.S.D., ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell’assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio).