18 settembre 2017

Commercialista e amministratore SRL: incompatibilità tra carica

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa – L’attività del commercialista che tiene la contabilità della società di cui è anche amministratore, è compatibile con tale ultima carica “laddove entrambe siano svolte nell’interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale”.
A chiarirlo è il CNDCEC con il PO 175/2017 (“Incompatibilità iscritto all’Albo amministratore unico di Srl consulente”).

Il quesito - In particolare al CNDCEC veniva chiesto di sapere se un iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili può svolgere contestualmente l’attività di amministratore unico di una società a responsabilità limitata consortile e quella di consulente incaricato alla tenuta delle scritture contabili della stessa S.r.l..
Nel rispondere al quesito, il Consiglio si rifà a quanto dettato dal comma 2 art. 4 D. Lgs. 139/2005, dove è stabilito che l’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile “è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”.

Dunque, in base al predetto dettato normativo “deve ritenersi compatibile l’assunzione di incarico di amministratore unico laddove l’attività di amministratore, in quanto conseguente all’assunzione di uno specifico incarico professionale, non sia svolta per soddisfare un interesse commerciale proprio”. Tuttavia, lo stesso CNDC osserva come nel quesito posto non sia specificato se il consulente iscritto all’albo ed amministratore della S.r.l. sia anche socio di quest’ultima.

In tale ultimo caso, infatti, ai fini di escluderne l’incompatibilità, occorre accertarsi dell’effettiva assenza in capo all’iscritto (all’ordine e consulente della società) dell’interesse economico ovvero di una posizione (tramite intestazione dell’unica quota a un prestanome, a società fiduciarie, al coniuge non legalmente separata, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero a società nazionali o estere riferibili all’iscritto stesso) di socio occulto della società in cui svolge l’incarico di amministratore. Solo dimostrando ciò potranno ritenersi compatibili le due cariche poiché solo in assenza di quanto anzidetto sarà ritenuto non sussistente qualsiasi interesse economico/commerciale nella società da parte dell’iscritto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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