L’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti non è incompatibile con lo svolgimento delle attività di trustee o protector. È quanto emerge dalla lettura del P.O. n. 35/2024 pubblicato ieri dal CNDCEC.
Il trust – si osserva nel documento - è un istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la titolarità dei beni a un altro soggetto (cd. trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.
Al momento della costituzione del trust, il settlor può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiario.
Tra settlor, trustee e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario – prosegue il P.O. n. 35/2024 - in ragione del quale il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto a un vincolo di destinazione e di separazione.
In particolare, il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiario. Tale potere-dovere è soggetto a due vincoli tassativi, individuati nelle norme di legge e nella volontà del settlor, come emerge dall’atto costitutivo del trust. Ai predetti vincoli devono aggiungersi anche alcuni precetti di natura comportamentale, rinvenibili nel dovere di lealtà e fedeltà del trustee e nell’obbligo del medesimo di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiario e, più genericamente, gli obblighi derivanti dal trust.
L’elemento qualificante di un trust è la piena separazione (cd. segregazione) del patrimonio conferito, che dalla sfera giuridica del settlor passa in piena proprietà al trustee.
Ebbene, ad avviso del Consiglio Nazionale, posto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l’esercizio della professione, fermo restando quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all’iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: a) un interesse economico prevalente; b) una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.
Il Consiglio Nazionale, poi, non ritiene di ravvisare alcuna incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo e lo svolgimento dell’attività di protector, consistendo quest’ultima nella vigilanza sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
In definitiva, il P.O. n. 35/2024 conclude affermando che «l’attività del trustee e quella del protector possono rientrare senz’altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista; al riguardo, si richiamano le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005: l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a) e, più specificamente le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali.»
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