1 luglio 2024

Commercialisti. Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento penale

Il parere del C.N.D.C.E.C.

Autore: Paola Mauro
Con il Pronto Ordini n. 60/2024, pubblicato il 27 giugno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso in merito alla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.

La suddetta dichiarazione contiene l’indicazione di non essere sottoposto a procedimento penale. In proposito, l’Ordine scrivente ha chiesto:
  • se tale affermazione debba essere resa facendo esclusivo riferimento all’art. 7, co. 5, Capo III, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la sottoposizione a procedimento disciplinare del professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio;
  • se l’iscritto sia tenuto ad attivarsi, ed eventualmente in quale forma, in relazione al proprio coinvolgimento in vicende di rilievo penale antecedenti il rinvio a giudizio, segnalandone o meno l’eventuale sussistenza anche nella suddetta autocertificazione.
Ciò posto, in via preliminare, il Consiglio Nazionale ha rilevato che occorre distinguere tra procedimento penale e processo penale: il primo è infatti una fase precedente al processo penale vero e proprio, e ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero. Superata tale prima fase, si arriva a quella delle indagini preliminari, nella quale il P.M. verifica l’attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un’azione penale. Al termine delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare una richiesta di archiviazione (ad es., per estinzione del reato o perché il fatto non costituisce reato).

Se invece, al termine delle indagini preliminari, il P.M. ritiene che vi siano gli elementi sufficienti per poter supportare l’accusa nel processo, fa richiesta di rinvio a giudizio, cioè di apertura del processo penale. In tal caso l’indagato acquista lo “status” di imputato.

Prima del rinvio a giudizio, pertanto – prosegue il P.O. n. 60/2024 -, l’azione penale non è stata ancora esercitata, potendo tale fase, come detto, concludersi con la richiesta di archiviazione del procedimento. In tale fase, dunque, il soggetto indagato potrebbe anche non sapere dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, a meno che non sia stato raggiuto dall’informazione di garanzia, ovvero l'atto con il quale il P.M. comunica all'indagato e alla persona offesa del compimento di un atto di indagine che implica la difesa tecnica, in relazione al quale rivolge l'invito a nominare un difensore di fiducia. L'informazione di garanzia, pertanto, è spesso l'atto attraverso il quale si apprende formalmente dell'esistenza di un procedimento penale in fase di indagine a proprio carico: prima di questo momento, la conoscenza dell'esistenza di un procedimento può essere acquisita, di proprio impulso, attraverso l'interrogazione del registro generale delle notizie di reato, salvo che particolari esigenze di segretezza non consentano l'ostensione della notizia.

Ebbene, fatte queste premesse, il Consiglio Nazione evidenzia che l’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”) stabilisce, all’art. 1, che «Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: …. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali».

Atteso quanto sopra, nel P.O. n. 60/2024, conclusivamente si osserva «che, nel momento in cui il professionista venga a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, nelle modalità sopra descritte, ancorché non sia stato (ancora) rinviato a giudizio, non potrà certamente dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale. […], si ritiene pertanto che, in sede di dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’Albo, il professionista che sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il proprio coinvolgimento nel procedimento penale che lo riguarda».
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