Il tentativo di riforma dell’ordinamento tributario entra nel vivo. Dopo la presentazione del disegno di legge delega presso la Camera dei Deputati e l’avvio dei lavori parlamentari, arrivano le proposte emendative dei rappresentanti delle categorie professionali. Fra questi, in prima linea, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Le proposte emendative al disegno di legge recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale” avanzate da Commercialisti vanno dall’assetto istituzionale, ai principi generali e particolari, fino alla definizione dei procedimenti. Con riferimento al primo ambito il CN propone l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico dotato di struttura operativa, con i poteri di cui all’articolo 13 della Legge n. 212 del 2000 propri dei Garanti del contribuente, a tutela dei contribuenti in tutti i casi in cui i comportamenti dell’Amministrazione finanziaria determinano un pregiudizio o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione medesima. Secondo le intenzioni del CN l’obiettivo del nuovo Garante sarà quello di ripristinare puntualmente le condizioni che dovrebbero caratterizzare un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
Sempre in merito al rapporto con l’Amministrazione finanziaria il CN propone di abrogare il contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello, la disposizione anacronistica che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane. Secondo il CN “la disposizione si pone quindi in contrasto con le finalità dell’istituto destinato, da un lato, a garantire la certezza del diritto, favorendo l’adozione da parte del contribuente di comportamenti uniformi e più aderenti all’interpretazione voluta dal legislatore, e, dall’altro, a soddisfare l’interesse erariale al corretto assolvimento dei doveri tributari, limitando le contrapposizioni con il contribuente soggetto ad imposizione”.
Nel merito, sono di assoluto pregio due proposte che potrebbero assumere rilievo nei processi di aggregazione professionale. La prima tende a estendere il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ai redditi di partecipazione in società di persone, associazioni fra professionisti o imprese familiari di cui all’articolo 5 TUIR, rimuovendo la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d), della citata Legge n. 190 del 2014 e prevedendo che, ai fini della verifica del rispetto del limite di ricavi o compensi, rilevi la somma dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell’esercizio dell’attività svolta in forma individuale e la quota dei ricavi o compensi del soggetto partecipato imputabile all’esercente impresa, arte o professione in proporzione della quota di partecipazione agli utili. Secondo le intenzioni del CN ciò consentirebbe di superare l’effetto distorsivo che disincentiva l’aggregazione, sia professionale che imprenditoriale, in tutti i casi in cui sia applicabile il più favorevole regime forfettario.
La secondo misura, invece, è finalizzata ad equiparare i criteri di imputazione temporale nell’esercizio dell’attività professionale, estendendo alle società fra professionisti il principio di cassa. Preferendo la tipologia di attività svolta alla natura societaria, la proposta mira all’introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, società cooperativa e società di persone in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa di cui all’articolo 66 del TUIR, già applicato alle imprese minori.
Passando alle imposte indirette il CN evidenzia la necessità di rivedere la disciplina applicabile, soprattutto ai fini sanzionatori, in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. L’intendo del CN, in linea con i principi comunitari, è quello di prevedere, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l’imposta e fatti salvi i casi di frodi, che la sanzione sia applicata in misura fissa nell’ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all’imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette, nonché di riduzione della base imponibile. Il Cn, inoltre, propone l’ampliamento dei termini per l’emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell’imposta non dovuta.
In ultimo, ai fini del procedimento di accertamento, il CN propone l’istituzione di un bollino di qualità, rilasciato ai contribuenti, mediante il quale sarà possibile ottenere l’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti, il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati. La proposta, i cui effetti sono esclusi nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, consentirebbe inoltre di ridurre i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.