30 gennaio 2025

Commercialisti: nessun obbligo di conservazione dei documenti contabili una vola riconsegnati al cliente

Autore: Cinzia De Stefanis
Una volta terminato l’incarico e consegnata la documentazione al cliente, il commercialista non è obbligato a conservarne copia. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con il Pronto Ordini n. 90/2024 del 21 gennaio. Rispondendo a un quesito dell’Ordine di Palermo Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito che i commercialisti non sono obbligati a conservare la documentazione contabile dei clienti dopo la riconsegna. La responsabilità della conservazione per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ricade esclusivamente sull'imprenditore, come previsto dal Codice Civile. Il CNDCEC ha emesso il Pronto Ordine in commento per evitare malintesi e contenziosi, sottolineando che la restituzione dei documenti al cliente estingue ogni obbligo di conservazione da parte del commercialista. Questo chiarisce le responsabilità di entrambe le parti, evitando che l'imprenditore addossi al commercialista la colpa di eventuali perdite documentali.

Secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), i commercialisti non sono obbligati a conservare copia della documentazione contabile dei clienti dopo averla consegnata, nemmeno in formato digitale.

Obblighi per entrambe le parti - Ecco i punti principali relativi agli obblighi di conservazione:

Obblighi del cliente (imprenditore): l'articolo 2214 del Codice Civile stabilisce che l'imprenditore che esercita attività commerciale deve tenere le scritture contabili richieste dalla Legge. L'articolo 2220 del Codice Civile specifica che le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Questo include fatture, lettere, telegrammi ricevuti e copie di quelli spediti. La conservazione può avvenire anche su supporti di immagini, purché i documenti siano leggibili. L'imprenditore è il responsabile della conservazione e deve dimostrare che l'incarico di tenuta della contabilità da parte del consulente sia ancora in corso.

Obblighi del commercialista: non esiste una norma nell'ordinamento professionale che obblighi il commercialista a custodire i documenti oltre il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico. L'obbligo di custodia inizia con la consegna dei documenti e termina con la riconsegna al cliente. Una volta che il commercialista ha riconsegnato le scritture contabili e fiscali al cliente e ha comunicato la cessazione dell'incarico all'Agenzia delle Entrate, non ha ulteriori obblighi di conservazione. La responsabilità di conservazione per dieci anni spetta esclusivamente all'imprenditore.

Responsabilità: l'imprenditore è responsabile della conservazione della documentazione contabile per 10 anni, come stabilito dall'art. 2220 c.c., e non può addossare la responsabilità al commercialista in caso di perdita o cattiva conservazione.

Contratto di deposito: la conservazione delle scritture contabili da parte del commercialista può essere inquadrata nel contratto di deposito ex art. 1766 c.c. Questo implica che l'obbligo di custodire i documenti termina con la loro restituzione al proprietario.

Esperti contabili: gli iscritti nella sezione B Esperti contabili dell'Albo hanno competenza tecnica per la tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro. La loro responsabilità si protrae nel tempo in relazione all'attività tipica.

In sintesi, il commercialista non ha l'obbligo di conservare i documenti del cliente dopo la riconsegna, mentre l'imprenditore è tenuto a farlo per dieci anni.

Obbligo di conservare le scritture contabili per dieci anni - L'obbligo di conservare le scritture contabili per dieci anni spetta all’imprenditore. Secondo l'articolo 2220 del Codice Civile, le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Questo periodo di conservazione si applica anche a fatture, lettere, telegrammi ricevuti e copie di quelli spediti.

Anche se un commercialista si occupa della tenuta della contabilità, l'obbligo di conservazione ricade comunque sull'imprenditore. Il commercialista non è tenuto a conservare i documenti una volta che li ha restituiti al cliente, anche in formato digitale. La responsabilità del commercialista termina con la riconsegna dei documenti al cliente.

L'articolo 2214 del Codice Civile stabilisce che l'imprenditore che esercita attività commerciale deve tenere le scritture contabili richieste dalla legge.

L'articolo 2220 del Codice Civile specifica che le scritture devono essere conservate per dieci anni.

L'imprenditore deve dimostrare che l'incarico di tenuta della contabilità da parte del consulente sia ancora in corso.

La conservazione delle scritture contabili può avvenire anche su supporti di immagini, purché i documenti siano leggibili.

Il commercialista non ha l'obbligo di custodire i documenti oltre il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico.

Una volta che il commercialista ha riconsegnato le scritture contabili e fiscali al cliente, non ha ulteriori obblighi di conservazione.

La responsabilità di conservazione per dieci anni spetta esclusivamente all'imprenditore.

La conservazione delle scritture contabili da parte del commercialista può essere inquadrata nel contratto di deposito ex art. 1766 c.c., dove l'obbligo di custodire i documenti termina con la loro restituzione al proprietario.

In sintesi, l'obbligo di conservare le scritture contabili per dieci anni è una responsabilità dell'imprenditore, non del commercialista.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy