Si segnala il
P.O. n. 99/2024, pubblicato il 7 aprile, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso con riguardo al trattamento dei dati relativi agli iscritti all’Albo, a fronte di richieste provenienti da enti e soggetti di diritto pubblico e privato (ad es., delegati casse previdenza – sindacati di categoria – main sponsor).
In particolare, lo scrivente Ordine territoriale si è interrogato sulla possibilità di riscontrare positivamente l’istanza ricevuta da un ente privato «volta ad ottenere un elenco excel degli iscritti all’Ordine, contenente i dati pubblici pubblicati nell’Albo nel sito dell’Ordine.»
Ebbene, fornendo il proprio parare sul punto, il CNDCEC, in via preliminare, ha evidenziato che l’Ordinamento professionale dispone di un regime speciale di pubblicità obbligatoria dei dati dell’Albo onde assicurare la loro più ampia conoscibilità, in funzione di garanzia per i terzi (cittadini, PA, imprese) che, a vario titolo, possono entrare in contatto con gli iscritti.
Infatti, l’art. 34, co. 6, del D.lgs. n. 139/2005 dispone espressamente che «Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.»
A ciò si aggiunge l’obbligo introdotto da successivi interventi normativi, per i professionisti iscritti in Albi, di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale.
Sotto il profilo della protezione dei dati personali degli iscritti, poi, l’Ordine professionale, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati senza il loro consenso (o autorizzazione), ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – cd. GDPR) solo «se tale trattamento “è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, oppure quando “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti previsti dal par. 3 del citato articolo.»
Pertanto, posto che la normativa di settore prevede già un regime di pubblicità legale che regolamenta la conoscibilità e accessibilità ai dati e alle informazioni sugli iscritti, il Consiglio Nazionale «ritiene non trovi applicazione il diritto di accesso civico generalizzato il quale, peraltro, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve ritenere escluso laddove emerga in modo evidente che la richiesta di dati, documenti e informazioni sia proposta per finalità di carattere privato e individuale, essendo l’istanza di accesso civico generalizzato strumentale alla tutela di un interesse generale.»
Con specifico riferimento, invece, alla comunicazione dei dati dell’Albo a richiesta di enti pubblici, nel P.O. n. 99/2024 si evidenzia che tali richieste devono essere valutate, caso per caso, alla luce del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione e delle specifiche disposizioni che regolano lo scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche. Il citato principio, infatti, implica un dovere di collaborazione al fine di implementare – in tempi snelli – gli elementi informativi a loro disposizione. In tal senso, al fine di garantire l’efficiente rete di informazioni tra le PA, l’art. 50 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sancisce che i dati trattati da una PA sono resi accessibili e fruibili dalle altre amministrazioni, «quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente», salvo:
- le esclusioni espressamente previste dall'art. 2, comma 6, del citato D.lgs. (che dispone l’inapplicabilità delle disposizioni del CAD in riferimento all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile);
- i casi previsti dall'articolo 24 della Legge n. 241/1990,
e sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.