8 aprile 2025

Commercialisti, riciclaggio e finanziamento al terrorismo: UIF nuovo servizio di alert

Il servizio di e-mail alert consente di ricevere avvisi in posta elettronica sulle novità pubblicate sul sito dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

Autore: Federico Aiello
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con la informativa n. 57 del 7 aprile 2024, informa i presidenti degli ordini territoriali che l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha attivato un servizio di e-mail alert.

Il nuovo servizio permette di ricevere tempestivamente notizie sugli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità (cosiddetti soggetti designati) nei confronti dei quali sono adottate misure sanzionatorie finanziarie, sia a livello europeo che internazionale, nell'ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Riciclaggio, congelamento di fondi e risorse economiche

Richiamando, l'art. 1, co. 1, lett. b) e c), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che recepisce la direttiva 2005/60/CE e stabilisce misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, tali misure includono:
  • Congelamento di fondi, che consiste nel divieto di movimentare, trasferire, modificare, utilizzare o gestire fondi, nonché di accedervi in modo da alterarne volume, importo, ubicazione, proprietà, possesso, natura, destinazione o qualsiasi altro aspetto che ne consenta l'uso, compresa la gestione di portafoglio;
  • Congelamento di risorse economiche, in questo caso, si tratta del divieto di trasferire, disporre o utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, la vendita, locazione, affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, lett. c).
In caso di congelamento nei confronti di un soggetto designato, i fondi e le risorse economiche detenute da quest'ultimo non possono essere oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli stessi. Inoltre, la presenza di operazioni in cui sono coinvolti, anche come controparti, soggetti destinatari di misure di congelamento o a loro contigui, costituisce uno degli indicatori per l'invio di segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Riciclaggio, congelamento di fondi e risorse economiche

Richiamando, l'art. 1, co. 1, lett. b) e c), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che recepisce la direttiva 2005/60/CE e stabilisce misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, tali misure includono:
  • Congelamento di fondi, che consiste nel divieto di movimentare, trasferire, modificare, utilizzare o gestire fondi, nonché di accedervi in modo da alterarne volume, importo, ubicazione, proprietà, possesso, natura, destinazione o qualsiasi altro aspetto che ne consenta l'uso, compresa la gestione di portafoglio;
  • Congelamento di risorse economiche, in questo caso, si tratta del divieto di trasferire, disporre o utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, la vendita, locazione, affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, lett. c).
In caso di congelamento nei confronti di un soggetto designato, i fondi e le risorse economiche detenute da quest'ultimo non possono essere oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli stessi. Inoltre, la presenza di operazioni in cui sono coinvolti, anche come controparti, soggetti destinatari di misure di congelamento o a loro contigui, costituisce uno degli indicatori per l'invio di segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Utilizzo del servizio di e-mail alert

L'utilizzo del servizio permette, quindi, di essere informati tempestivamente sulle sanzioni finanziarie internazionali in vigore, assicurandone l'applicazione e facilitando l'adempimento degli obblighi di segnalazione previsti dagli artt. 35 ss. del d.lgs. 231/2007. Inoltre, iscrivendosi al servizio, sarà possibile ricevere aggiornamenti aggiuntivi relativi alla sezione "Pubblicazioni" del sito dell'Unità di Informazione Finanziaria (ad esempio, aggiornamenti normativi, pubblicazioni UIF, ecc.).

Infine, l’informativa, rimandando gli iscritti interessati al servizio ad iscriversi al seguente Link.
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