Pubblicato dal CNDCEC e FNC il documento “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività” (allegato), realizzato all’interno dell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale sono delegati il Consigliere nazionale Rosa d’Angiolella e il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto.
Il documento, predisposto dalla commissione di studio “Imposizione fiscale delle nuove realtà economiche virtuali”, esamina il trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalla cessione o detenzione di cripto-attività.
Negli ultimi anni la diffusione di criptovalute come Bitcoin, Ether e similari è aumentata notevolmente. Si è registrato un sensibile incremento dell’offerta e dello scambio di cripto-attività, oltre che del numero di utilizzatori, risultato pari, nel 2022, a circa 257 milioni di individui in tutto il mondo (rispetto ai 239 milioni del 2021).
Anche in Italia si è assistito a un notevole sviluppo del fenomeno delle cripto-attività che ha spinto il legislatore, dopo un lungo periodo di vuoto normativo, a introdurre una specifica disciplina tributaria in materia, al fine di definire il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei rendimenti realizzati attraverso tali asset, spesso maggiori di quelli ottenibili attraverso la normale attività speculativa avente ad oggetto i tradizionali prodotti finanziari.
La legge di bilancio 2023 (L. 197 del 27 dicembre 2022) ha introdotto la lett. c-sexies) nell’art. 67, comma 1, del TUIR e il comma 9-bis nel successivo art. 68, includendo tra le fattispecie imponibili nell’ambito dei redditi diversi anche le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione ovvero dalla detenzione di cripto-attività.
Con la stessa norma sono stati poi modificati alcuni articoli del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 relativi alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria, nel quale sono stati sostituiti i riferimenti alla lett. c-quinquies) con la lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR.
L’imposta sostitutiva su tali plusvalenze, istituita dall’art. 5 del citato d.lgs. n. 461/1997, prevede l’applicazione di un’aliquota pari al 12,50%, successivamente aumentata, con disposizioni contenute in distinti provvedimenti normativi, dapprima al 20% e poi al 26% per i redditi individuati dalle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR.
La legge di bilancio 2025 (L. 207 del 30 dicembre 2024) è infine nuovamente intervenuta sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, fissandola al 26% per tutte le plusvalenze e gli altri redditi diversi, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997, e prevedendone l’aumento al 33%, a partire dall’anno 2026, per le sole plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, di cui alla lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR.
Il documento, quindi, ricostruisce l’evoluzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile su tali plusvalenze e cerca di mettere in evidenza i dubbi interpretativi che si pongono in ordine all’individuazione dell’aliquota applicabile per i periodi d’imposta 2023 e 2024, non risultando espressamente prevista dalla lettera della legge l’aliquota del 26% per le plusvalenze realizzate prima del 2025.
Nel testo, infine, sono evidenziate le perplessità in merito a una lettura delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2025 volta a considerarle di natura interpretativa o ad attribuirle efficacia retroattiva.
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