In attuazione di un Protocollo d’intesa appena rinnovato, l’Alleanza delle Cooperative Italiane ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), hanno pubblicato una Circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.
Il chiarimento, atteso dai professionisti e dalle cooperative, giunge a circa un anno dall’approvazione dei citati principi da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023.
Il documento congiunto illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio, gli strumenti finanziari tipici delle cooperative, la valutazione di alcune peculiari attività, le informazioni specifiche di bilancio ed il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.
Come sottolinea la Circolare, sia l’intervento di OIC, sia il successivo chiarimento, costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.
La Circolare congiunta - Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
Come si osserva nella Circolare, l’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” (benché si tratti di più emendamenti a principi già in vigore) consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
Visto il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, l’OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc. Le materie trattate sono le seguenti:
- la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla Legge n. 59/1992 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
- le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- (“impairment test”);
- l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
- i ristorni.
Il documento di prassi in commento, inizialmente si sofferma sulla natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla Legge n. 59/1992, in quanto, con il primo degli emendamenti approvati, si precisa che “le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge n. 59 del 1992 sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative”.
L’OIC - si osserva nella Circolare - tenendo conto di un’interpretazione secondo la volontà del legislatore, ascrive correttamente al capitale sociale gli strumenti partecipativi tipici dell’ordinamento cooperativo, al pari delle altre categorie di azioni, confermando prassi ed orientamenti consolidati.
Un altro aspetto esaminato nel documento, è relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (c.d. “impairment test”); sul punto, infatti, l’OIC specifica che, nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività, si deve tener conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori.
In merito alle informazioni di bilancio specifiche richieste per le cooperative, invece, come osservano i commercialisti, l’OIC ha, altresì, emendato il principio contabile n. 12, su composizione e schemi del bilancio d’esercizio, introducendo l’Appendice C, rubricata “Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative” che, per l’appunto, attua gli obblighi d’informazione posti dal Codice Civile e che riguardano la condizione di prevalenza (da documentare in nota integrativa), l’erogazione dei ristorni e i dati relativi all’attività svolta con i soci da indicare separatamente in bilancio.
In relazione al trattamento contabile dei ristorni, la Circolare, prima di esaminarne i vari aspetti, specifica che è necessario ricordare che il ristorno, su un piano puramente teorico, rappresenta un tratto caratterizzante della cooperazione: attraverso il ristorno, infatti, può essere assicurato il vantaggio mutualistico. Pur mancando, di fatto, una definizione di ristorno, il Codice Civile riformato ne contempla, invece, il funzionamento disponendo che:
- l’atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni (articolo 2521, comma 2, n. 8, c.c.);
- tali criteri di ripartizione dei ristorni ai soci debbano essere determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (articolo 2545-sexies, comma 1, c.c.);
- le cooperative debbano riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (articolo 2545-sexies, comma 2, c.c.);
- l’assemblea possa deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525 del c.c., ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari (articolo 2545-sexies, comma 3, c.c.).
Sempre in merito al trattamento contabile dei ristorni, la Circolare esamina gli aspetti relativi alla salvaguardia del doppio metodo di contabilizzazione, all’obbligo di ripartizione ed imputazione a conto economico, all’insussistenza di obbligo di ripartizione ed alle ulteriori conseguenze contabili e fiscali.
Si ricorda, infine, che il documento approvato dall’OIC, stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.