24 dicembre 2015

Dai commercialisti un modello di parere sul Dup

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti torna a soffermarsi sul Documento unico di programmazione, dopo l’emanazione, qualche giorno fa di un apposito documento condiviso anche dai rappresentanti del CNDCEC che compongono la commissione Arconet.


E’ stato infatti pubblicato un apposito modello di parere dell’organo di revisione sul documento unico di programmazione (DUP), il quale è scaricabile dal sito del Consiglio nazionale della categoria.


Il documento dei commercialisti, messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere nazionale delegato agli Enti Locali, Gerardo Parente, tiene conto delle recenti prese di posizioni di Arconet sul tema e contempla la possibilità che, oltre al parere favorevole, l’organo di revisione, verificata l’eventuale incompletezza o parziale irregolarità del DUP, possa esprimere, a seconda delle loro gravità, una delle seguenti formulazioni:


  • impossibilità di esprimere un parere,
  • parere contrario,
  • parere con riserva.




Il Documento Unico di Programmazione


E’ utile in questa sede ricordare che il Dup rappresenta un importantissimo strumento, il quale non è più un allegato del bilancio di previsione, ma rappresenta un documento a sé stante.


La commissione Enti locali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aveva già emanato un documento dal titolo “DUP e parere dell’organo di revisione”, nel quale si analizzavano non soltanto i riferimenti normativi e i principi contabili, ma anche il parere dell’organo di revisione e la razionalizzazione dei documenti di programmazione.


Nel documento in commento era stato altresì specificato che il parere dell’organo di revisione non fosse obbligatorio su un documento solo presentato e non sottoposto a deliberazione da parte del Consiglio.


Con specifico riferimento al Dup 2016/2018, stante la proroga al 31 ottobre (ora 31 dicembre dalla Commissione Stato-città), era stato ritenuto che l’organo di revisione potesse rinviare il suo parere in sede di presentazione dello schema di bilancio di previsione, procedendo ad una verifica della coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, della coerenza interna tra il documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché della loro attendibilità e congruità.


Il 17 dicembre, poi, era stato emanato un successivo documento con il quale era stato sottolineato come, essendo l’approvazione del DUP prevista per il 31/12/2015, l’eventuale nota di aggiornamento per il 28/02/2016 e il bilancio di previsione 2016/2018 per il 31/03/2016, deve ritenersi che l’organo di revisione possa emettere il proprio parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ai sensi dell’articolo 239, comma 1 bis del TUEL, soltanto nel caso in cui:


  1. l’ente approvi il bilancio entro il 31/12/2015 e il DUP, anch’esso deliberato entro il 31/12/205, sia coerente con le sue previsioni;
  2. l’ente, con la nota di aggiornamento del DUP del 28/02/2016, adegui lo stesso DUP alle previsioni del bilancio da approvarsi entro il 31/03/2016.


Nel caso in cui, invece, l’ente deliberi il DUP entro il 31/12/2015 ma rinvii l’approvazione del bilancio al 31/03/2016, l’organo di revisione esprimerà il proprio parere rinviando il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.


In ogni caso il parere dell’organo di revisione sul DUP (tanto nella prima deliberazione quanto nella nota di aggiornamento) dovrà verificare la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.


Con il documento in commento era stato infatti specificato che, in ogni caso “il parere dell’organo di revisione sul DUP (tanto nella prima deliberazione quanto nella nota di aggiornamento) dovrà verificare la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. Un DUP incompleto o mancante di parti fondamentali o nel quale vengano rilevate delle irregolarità, deve indurre l’organo di revisione a valutare a seconda della gravità rilevate una delle seguenti formulazioni debitamente motivata:


  • l’impossibilità di esprimere un parere
  • parere contrario
  • parere con riserva”.
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