19 novembre 2015

DDL concorrenza: le proposte dei commercialisti

Osservazioni e proposte di modifica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Autore: redazione fiscal focus

I commercialisti sono tornati ad occuparsi del DDL sulla concorrenza, e hanno ribadito le loro precedenti posizioni presentando osservazioni e proposte di modifica nel corso dell’audizione del 18 novembre presso la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.


Il Consiglio nazionale ha altresì proposto, sempre nella stessa sede, una modifica all’attuale disciplina del trasferimento d’azienda, al fine di estendere agli atti di trasferimento della proprietà ed ai contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda la procedura già prevista per la cessione di quote delle srl.



Le precedenti posizioni


In occasione della precedente audizione del Consiglio Nazionale dello scorso mese di giugno, l’attenzione si concentrò su alcune particolari disposizioni de DDL n. 3012, le quali sicuramente necessitavano di un’analisi più approfondita.


Più precisamente gli articoli del DDL oggetto delle osservazioni furono:


  • l’articolo 28, dedicato alla semplificazione del passaggio di proprietà dei beni immobili ad uso non abitativo di valore non superiore a 100.000 euro;
  • l’articolo 30, disciplinante le semplificazioni connesse al trasferimento di quote di srl e la costituzione sulle stesse di diritti parziali;
  • l’articolo 30, comma 2, relativo al deposito presso il registro delle imprese degli atti, delle denunce e delle comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Le perplessità espresse dal CNDCEC sono state parzialmente recepite dalla Commissione Giustizia e, quindi, molte delle disposizioni di cui al DDL n. 3012 non hanno trovato accoglimento nell’attuale DDL n. 2085.


Tuttavia ancora persistono degli aspetti che necessitano di attenzione, tra i quali il CNDCEC sottolinea:


  • l’articolo 45, dedicato alla sottoscrizione digitale di taluni atti;
  • l’attuale disciplina sul trasferimento d’azienda e l’estensione agli atti di trasferimento della proprietà ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell’azienda della procedura di deposito presso il registro delle imprese prevista per il trasferimento di partecipazioni di srl.


Il trasferimento delle quote di srl


L’articolo 45, comma 1 del DDL n. 2085 prevede che “i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.


Pertanto, con il nuovo articolo 45 viene aggiunta una nuova modalità per il trasferimento delle partecipazioni sociali delle srl e di costituzione sulle stesse di diritti parziali, ovvero per atto firmato digitalmente dalle parti.


Ebbene, i commercialisti, in occasione dell’audizione hanno confermato le loro perplessità in merito alle nuove disposizioni introdotte, le quali “trasferiscono competenze proprie di alcune professioni regolamentate a soggetti che non sono abilitati all’esercizio della professione, che non vantano competenze specifiche nelle materie oggetto dell’intervento normativo e che, soprattutto, non forniscono all’utenza concrete garanzie circa l’affidabilità della prestazione resa.”



Il trasferimento d’azienda


In occasione dell’audizione presso la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato è stata inoltre avanzata la proposta di estendere l’attuale disciplina in tema di trasferimento delle quote di Srl al trasferimento d’azienda.


Come sottolineato anche dal consigliere Maurizio Grosso, consigliere delegato alle Tecnologie informatiche “nell’ottica di aumentare la concorrenza e ridurre gli oneri a carico delle imprese, i vertici della professione propongono una modifica all’attuale disciplina del trasferimento d’azienda del codice civile (art. 2556) in modo da estendere agli atti di trasferimento della proprietà ed ai contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda (con esclusione degli immobili) la procedura prevista per la cessione di quote di srl fin dal 2008. Gli intermediari commercialisti garantiscono così il versamento delle imposte indirette dovute, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio e la diffusione della digitalizzazione degli atti”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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