9 gennaio 2016

DEDUCIBILITA’ IRAP AL 70% PER GLI STAGIONALI: OK DAL CNDCEC

Autore: redazione fiscal focus

La Legge di Stabilità 2016, pubblicata in GU n. 302 del 30 dicembre 2015, al comma 73 per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP ha esteso la deducibilità del costo del lavoro prevedendo che la deduzione ai fini IRAP opera anche, nei limiti del 70%, per i costi del lavoro riferibili ai lavoratori stagionali assunti per 120 giorni annui e per due anni consecutivi .



La deduzione ai fini IRAP viene quindi estesa anche ai lavoratori stagionali.


Il presidente nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Gerardo Longobardi proprio in merito a tale importante misura si è espresso in questi termini:


“Una scelta importante, da tempo caldeggiata dai commercialisti, che può dare respiro ad un settore determinante per la nostra economia come quello turistico;”


Lo stesso presidente, pur riconoscendo l’importanza della misura introdotta lo scorso anno riguardante la deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato, ci tiene a precisare che la stessa non aveva effetti sulle imprese turistiche, in quanto per il carattere di stagionalità che le contraddistingue, sono spesso costrette ad assumere a tempo determinato.


Tuttavia lo stesso Presidente, tiene a sottolineare che comunque, nonostante l’estensione della deducibilità per il costo del lavoro stagionale, una certa disparità permane, e che la stessa sarebbe eliminabile solo attraverso la piena deducibilità del costo del lavoro degli stagionali superando la soglia appena fissata al 70%.


Anche il consigliere delegato ai Commercialisti del lavoro - Vito Jacono, si espresso sull’approvazione di tale misura dichiarando che “ un emendamento in tal senso era stato proposto dai commercialisti già per la Legge di Stabilità 2015, oltre che per quella 2016 e ora è stato finalmente accolto, grazie anche all’impegno dell’Onorevole Davide Zoggia, con il quale su questo tema ci siamo lungamenti confrontati.”


L’importante provvedimento introdotto dalla Legge di stabilità 2016 trova quindi anche il plauso del CNDCEC, riconoscendo la dovuta rilevanza, seppur evidenziando come una certa disparità comunque permanga.




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