27 aprile 2020

DL Liquidità: le proposte di modifica del CNDCEC

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in audizione alla Camera, ha presentato le proprie osservazioni e proposte di modifica al DL Liquidità n.23/2020, pienamente consapevole delle problematicità nell’elaborare un così complesso provvedimento, durante la grave crisi economica che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi – Il CNDCEC chiede l’assoluta necessità di una sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi almeno fino al mese di settembre 2020 e il conseguente differimento del termine per la ripresa degli stessi in forma rateale, non inferiore ad un anno, con decorrenza da gennaio 2021.

In più, i Commercialisti chiedono di sospendere i tempi e modi di utilizzo dei crediti tributari, introdotte dal Decreto fiscale 2020, consentendo così di utilizzare i crediti maturati nel 2019, senza la necessaria presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, in modo tale da favorire la liquidità dei contribuenti. Tale richiesta trova la sua giustificazione nell’impossibilità di presentazione delle dichiarazioni del 2019 “essendo ancora oggi indisponibili non solo gli applicativi necessari per la compilazione delle dichiarazioni e del modello allegato relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche i dati precalcolati che ciascun contribuente è tenuto a scaricare preventivamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, al fine di determinare il proprio ISA”.

Misure di accesso al credito - Il CNDCEC riscontra disallineamenti relativamente alle misure di acceso al credito previste dal DL Liquidità, ovvero il canale SACE e Fondo Centrale PMI. In particolare, i Commercialisti rilevano che per il canale SACE l’ottenimento della garanzia pubblica del 90% da parte delle banche avviene esclusivamente nel caso di erogazione di nuova finanza per i soggetti beneficiari e non per ipotesi di rinegoziazione, anche parziale, di esposizioni debitorie già in essere.

Invece, per quanto riguarda il canale Fondo centrale PMI, l’ottenimento della garanzia pubblica da parte delle banche dell’80% avviene anche laddove vengano erogati finanziamenti che per il 10% si traduce in nuova finanza per i soggetti beneficiari e la restante parte rinegozia esposizioni debitorie già in essere.

Si tratta “di due approcci radicalmente diversi che, in un contesto in cui tutte le micro imprese e buona parte delle PMI si ritrovano inibito, di fatto, l’accesso al “canale” SACE, segna uno spartiacque di difficile lettura non solo sul piano tecnico. Concedere così significative garanzie statali a favore del sistema creditizio, anche per operazioni di rinegoziazione, non è sbagliato in assoluto, ma limitare al 10% la percentuale minima di nuova finanza per assicurarsi una garanzia dell’80% sull’importo del nuovo finanziamento che per il 90% va a rinegoziare esposizioni precedenti, pare scelta meritevole di riconsiderazione e affinamento normativo”.

Terminologia nel DL – Il CNDCEC, inoltre, rileva che nel testo del decreto vengono alternativamente usati i termini fatturato e ricavi, che il termine “dichiarazione fiscale” viene utilizzato senza specificare a quale tipologia di dichiarazione sia stia facendo riferimento. Pertanto i Commercialisti chiedono di sostituire il termine “fatturato” con le parole “ricavi o compensi” e affiancare al termine “ricavi”, ove utilizzato, le parole “o compensi”; di sostituire le parole “dichiarazione fiscale” con “dichiarazione dei redditi” e di precisare che il parametro del 25% dei ricavi o compensi “è da assumersi con riguardo ai ricavi o compensi dell’ultimo periodo relativamente al quale, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e garanzia, risulta depositato il bilancio o presentata la dichiarazione dei redditi”.

Il CNDCEC evidenzia, infine, la necessità di individuare ed esplicitare l’esatta platea dei contribuenti che può avere accesso alla misure di accesso al credito assistite dalle garanzie speciali da COVID-19, “chiarendo che vi rientrano anche gli studi associati dei professionisti”.
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