14 novembre 2017

Dottori commercialisti: entro domani la dichiarazione alla CNPADC

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Entro domani (15 novembre), i Dottori Commercialisti che esercitano la professione hanno l’obbligo di comunicare alla Cassa (CNPADC) il reddito netto professionale ed il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nel 2016. L’invio deve essere eseguito esclusivamente mediante il servizio telematico PCE il quale calcola anche le eccedenze contributive dovute (eccedenza contributo soggettivo ed integrativo) e consente di scegliere tra diverse modalità di pagamento. Si tenga presente che la comunicazione è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari prodotti. Quindi, anche nel coso di importi pari a zero. Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente art.53, comma 1, del TUIR (reddito di lavoro autonomo) relativo all'esercizio dell'attività professionale. Nel caso di svolgimento dell'attività in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti il dato da comunicare annualmente deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

ll volume di affari da comunicare, nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti, deve comprendere anche la quota (al netto del 4%) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili. Nel caso in cui tra i soci della società tra professionisti siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti. Deve comprendere anche i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese.

Eccedenze contributive – L’eccedenza del contributo soggettivo è calcolata applicando un’aliquota, variabile a scelta del professionista, al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima dell’anno, se dovuta. L’eccedenza del contributo integrativo è calcolata, invece, applicando al volume di affari (al netto del contributo stesso) l’aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.

Il versamento – Il versamento delle eccedenze può avvenire in unica soluzione oppure a rate. Il versamento in unica soluzione è da eseguirsi entro il 15 dicembre. Se, viceversa, si vuole pagare a rate, occorre esercitare la scelta ogni anno esclusivamente in fase di invio della comunicazione, entro il termine del 15/11, al servizio PCE. Le rate possono essere 2, 3 o 4. La prima rata scade il 15/12 dell’anno di riferimento; la seconda, la terza e la quarta rispettivamente il 31/03, il 30/06 ed il 30/09 dell’anno successivo a quello di riferimento. Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
  • Mav/SDD (opzione da esercitare nel servizio PCE) resi disponibili dalla Cassa a seguito dell'adesione al servizio PCE;
  • SDD (Sepa Direct Debit). In tal caso la Cassa procede a richiedere l'addebito, alla data di scadenza dell'importo dovuto, sulle coordinate bancarie indicate nel servizio PCE.

Sulle rate sono dovuti interessi al tasso di rendimento atteso del patrimonio così come applicato nell'ultimo bilancio tecnico attuariale definito alla data di apertura del PCE di ciascun anno (2,5% per il 2017 e 3% per il 2018). Nel caso di pagamento anticipato delle rate rispetto alle relative scadenze, gli interessi di rateizzazione rimangono dovuti e non sono rimborsabili. Qualora, invece, il pagamento di tutte le rate scelte avvenga entro il 15/12 dell'anno di riferimento (scadenza della prima rata) e la posizione contributiva risulti regolare/regolarizzata, gli interessi, su domanda, potranno essere rimborsati. Per ciascuna rata non versata entro il relativo termine sono applicate le disposizioni di cui all'art. 22 (Regolarizzazione spontanea) e/o all'art. 24 (Accertamento d'ufficio) del Regolamento Unitario.
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