Non consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso, dal momento che “esse esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”. È quanto sostiene il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, che sul tema ha inviato oggi una missiva al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al sottosegretario Massimo Bitonci.
“La recente legge n. 49/2023, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” – scrive de Nuccio - prescrive che in un determinato ambito di applicazione il compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi sia conforme ai compensi previsti dai parametri contenuti nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9, del DL 1/2012. Per coloro invece, che esercitano professioni individuate dalla Legge n. 4/2013, cioè coloro che non sono iscritti in Ordini e Collegi, la citata legge 49 dispone che entro 60 giorni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) emani un apposito decreto “sentite le associazioni iscritte nell’elenco” previsto dalla medesima legge 4/2013. Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla materia tributaria, attività tipica dei Commercialisti per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le attività di consulenza fiscale non possono sovrapporsi alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Nella missiva de Nuccio ricorda infatti come “le Sezioni Unite della Cassazione penale (Sent. 11545/2012) abbiano da tempo espresso in modo chiaro e inequivocabile che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzano esercizio abusivo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p. “allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”. Applicando tale principio alla fattispecie specifica – prosegue – ovvero redazione di dichiarazioni fiscali, adempimenti di natura tributaria e tenuta della contabilità aziendale, ne desume che esse integrano il reato di esercizio abusivo della professione di Esperto Contabile”.
Secondo il numero uno dei commercialisti è “doveroso precisare che lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (al tempo Ministero dello Sviluppo Economico), con la recente Circolare del 24 marzo 2022, prot. 221, come già nella precedente n. 3708C del 1° ottobre 2018, si è sentito in dovere di precisare che “Sono assimilate alle professioni escluse (da quelle per le quali una associazione può chiedere l’iscrizione all’elenco) quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione”. È indubitabile – aggiunge - che le professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile siano oggetto di requisiti obbligatori di cui la Pubblica Autorità controlla la presenza, data l’obbligatorietà dell’Esame di Stato prescritto dalla Costituzione all’art. 33, comma 5”.
“La sommatoria della consolidata giurisprudenza penale con le precisazioni doverose del Ministero competente – conclude de Nuccio - offre un quadro sufficiente a ritenere che le stesse associazioni che si riferiscono ad attività in materia tributaria non troverebbero oggi ragionevolmente l’assenso alla iscrizione nell’elenco di cui alla legge 4/2013. Il quesito posto, dunque, in ordine alle consultazioni di cui in avvio di questa nota, trova quindi maggior ragione di porsi laddove si ipotizzi addirittura di regolare parametri di riferimento per attività che hanno già una regolamentazione parametrica in disposizioni normative riservate ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili”
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