8 ottobre 2021

Esercizio abusivo della professione con oggettive apparenze di attività svolta da soggetto abilitato

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 138/2021

Autore: Pietro Mosella
Affinché l’esercizio di attività contabili e tributarie possa costituire abusivo esercizio della professione è necessario che, dette attività, vengano compiute con modalità tali (per continuatività, onerosità e organizzazione) da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 138 del 27 settembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in ordine ad un quesito pervenuto in merito all’esercizio abusivo della professione.

Un Ordine territoriale si è rivolto al CNDCEC chiedendo chiarimenti in relazione al caso prospettato in cui, qualora un soggetto non iscritto all’Albo, che sulla propria carta intestata riporti la dicitura “Servizi amministrativi, contabili e tributari”, sia da segnalare per il presunto abusivo esercizio della professione di Dottore commercialista, Ragioniere commercialista o Esperto contabile, in conformità al modello di segnalazione predisposto dal Consiglio Nazionale con l’Informativa n. 68/2021.

Oggetto e attività della professione - Preliminarmente il Consiglio Nazionale osserva che, al Dottore Commercialista, al Ragioniere commercialista e all’Esperto contabile, spetta l’esercizio delle attività riservate e tipiche di cui al D. Lgs. n. 139/2005, recante “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34”.
In tale decreto è stabilito che, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

È bene anche ricordare che, secondo l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto, formano oggetto della professione attività quali:
  • l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  • le perizie e le consulenze tecniche;
  • le ispezioni e le revisioni amministrative;
  • la verifica ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
  • i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  • le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, in virtù delle disposizioni sopra riportate, osserva che, l’eccezione alle attività riepilogate in precedenza, è rappresentata dall’esercizio di una professione non organizzata in Ordini o Collegi di cui alla Legge n. 4/2013, secondo cui per «professione non organizzata in ordini o collegi» s’intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile.

L’esercizio di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quindi, è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto all’Albo.

Sul punto, il CNDCEC richiama anche diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ampliato l’oggetto del divieto evidenziando che, l’esercizio abusivo della professione, si concretizza non solo con il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche con «il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (cfr. Cass. Pen., SS. UU. n.11545/2011; Cass. Pen. n.33464/2018, quest’ultima relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro, da parte di un soggetto non iscritto all’albo; da ultimo Cass. civile n. 15004/2021).

In considerazione delle sentenze sopra richiamate, il Consiglio Nazionale osserva che, l’esercizio di attività contabili e tributarie, in generale, rientra all’interno delle attività che l’ordinamento professionale ritiene tipiche e caratteristiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile per come previste dal D. Lgs. n. 139/2005.

Tali attività, però, non essendo esclusive e potendo essere esercitate anche da altri soggetti, al fine di poter costituire abusivo esercizio della professione, devono essere compiute con modalità tali (per continuatività, onerosità e organizzazione) da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Qualora sussistano, quindi, dette modalità di esercizio dei servizi contabili e tributari, per il CNDCEC vi sono i presupposti per segnalare la condotta di presunto esercizio abusivo della professione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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