Con il Pronto Ordini n. 121 del 25 ottobre 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti circa i compiti degli Ordini territoriali in merito al “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale”, di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023.
Nello specifico, sono stati posti da un Ordine territoriale i seguenti quesiti:
- il soggetto competente alla tenuta del registro;
- l’eventuale competenza dell’Ordine territoriale ad aggiornare l’elenco nazionale;
- l’eventuale obbligo di formazione specifica dei soggetti iscritti nei menzionati elenchi.
Il parere del CNDCEC - Avuto riguardo al soggetto competente alla tenuta ed all’aggiornamento dell’albo e dell’elenco nazionale, il Consiglio Nazionale evidenzia che il decreto Ministero della Giustizia del 26 agosto 2023, n. 1091, nel precisare che gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica, rimette espressamente ad un successivo provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, le regole di dettaglio per la “formazione, la tenuta ed il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco”.
Nelle more di definire le citate regole, quindi, il CNDCEC sottolinea come il decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 26 agosto 2023, detti alcune disposizioni transitorie, stabilendo che i professionisti già iscritti negli albi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori della categoria d’appartenenza o di altra categoria, allegando all’istanza una dichiarazione recante le indicazioni di cui all’articolo 5 (si tratta delle indicazioni che l’aspirante è tenuto a fornire nella domanda di iscrizione all’albo) ed i documenti relativi al possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo.
Per tutti, comunque, si conferma l’obbligo di soddisfare i requisiti di mantenimento all’iscrizione previsti dall’articolo 6 del Regolamento.
Per quanto concerne gli obblighi formativi, invece, secondo il CNDCEC è doveroso richiamare il contenuto del Pronto Ordini n. 123 del 6 ottobre 2023, in cui lo stesso ha avuto modo di precisare che, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei CTU, il menzionato decreto Ministero della Giustizia n. 109 del 26 agosto 2023, non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale.
In effetti, la normativa prevede solo come eventuale, lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
Con riguardo ai soggetti formatori, inoltre, il citato Pronto Ordini n. 123/2023, chiarisce che il richiamato decreto Ministero della Giustizia n. 109 del 26 agosto 2023, non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi e, tanto meno, indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione.
A tal proposito, è doveroso ricordare come, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento FPC, gli iscritti nell’albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lett. p) della tabella di cui all’articolo 16 del medesimo Regolamento FPC, consentiranno di assolvere l’obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.