Si segnala il Pronto Ordini n. 97/2024 dello scorso 21 gennaio, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispondendo a un quesito proveniente dall’Ordine di Salerno, ha fatto un po’ il punto della situazione in merito alle novità legislative in materia di affidamento degli incarichi ai Consulenti tecnici d’ufficio e ai Delegati alle Vendite ex art. 179-ter disp. att. cod. proc. civ.
Incarichi di CTU – A seguito dell’istituzione dell’Albo nazionale dei CTU di cui al novellato art. 13 disp. att. c.p.c., i giudici possono nominare consulenti iscritti nell’Albo di qualsiasi Tribunale, senza farsi preventivamente autorizzare dal presidente del Tribunale, diversamente da quanto era previsto nel previgente art. 22 disp. att. c.p.c.
Ciò si traduce in una maggiore mobilità per i professionisti – fa notare il Consiglio Nazionale -, che possono essere incaricati da Tribunali diversi da quello di appartenenza.
In definitiva, prima della riforma, il giudice poteva affidare l’incarico soltanto ai CTU compresi nell’elenco degli iscritti all’Albo del Tribunale di competenza territoriale e, per le nomine fuori Albo, era necessario chiedere una preventiva autorizzazione al presidente del Tribunale.
Con la novella, invece, la nomina può interessare anche consulenti iscritti ad Albi di altri Tribunali senza la preventiva autorizzazione, in quanto è sufficiente che il Giudice emetta un provvedimento motivato da comunicare al presidente del Tribunale.
Incarichi di Delegati alle Vendite – Relativamente alle attività degli iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, vigente dal 26 novembre 2024, ha modificato l’art. 179-ter, comma 12, disp. att. c.p.c., stabilendo che il Giudice dell'Esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'Elenco di un altro circondario del distretto di Corte d’Appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.
Rispetto al testo previgente – fa notare il CNDCEC - è dunque venuta meno la necessità per il Giudice dell’Esecuzione di indicare analiticamente nel provvedimento di nomina i motivi della scelta di un professionista iscritto nell’Elenco di un altro circondario, potendo egli nominare, liberamente e senza obbligo di specifica motivazione, un professionista cui delegare le operazioni di vendita, iscritto nell’Elenco di un diverso circondario purché del medesimo distretto di Corte d’Appello.
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