1 settembre 2017

L’incompatibilità della professione con lo svolgimento di altre funzioni

Autore: PAOLA SABATINO
L’articolo 4, comma 2, del D.lgs. n.139/2005, rubricato “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”, con riferimento all’incompatibilità per l’esercizio di alcune funzioni, sancisce che « L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico».

A tal proposito, il CNDCEC con P.O. n. 175/2017, pubblicato giorno 4 agosto 2017, in merito alla richiesta di un parere da parte dell’ODCEC di Brindisi sulla possibilità che un iscritto svolga contestualmente l’attività di amministratore unico di una S.r.l. consortile e quella di consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili della stessa società presso il suo studio professionale, ha precisato che, le funzioni inerenti all’amministrazione di una società e quelle connesse alla tenuta della contabilità sono compatibili nel caso in cui entrambe le attività siano svolte nell’interesse della società stessa e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.

La decisione del CNDCEC
In sostanza, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rileva che, nel caso in esame, non è specificato se l’iscritto su cui verte la richiesta di parere sia anche socio della S.r.l. Pertanto, viene precisato che, nel caso in cui ci si trovasse in tale ultimo caso, si dovrà accertare l’effettiva assenza, in capo all’iscritto, di un interesse economico prevalente, ovvero, di una posizione di socio occulto della società in cui questo svolge l’incarico di amministratore.
Nel caso di un interesse economico prevalente o di una posizione di socio occulto, l’attività di amministrazione dovrà ritenersi incompatibile.
Dunque rileva, per escludersi l’incompatibilità tra le citate funzioni, il fatto che, esse siano svolte nell’interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.

Incompatibilità della vendita porta a porta
Con il P.O. n. 143/2017, sempre pubblicato il 4 agosto 2017, il CNDCEC in riferimento ad un quesito posto, avente ad oggetto la natura dell’attività di vendita diretta a domicilio, nonché l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione, precisa che, tale attività di vendita costituisce, a tutti gli effetti una attività commerciale e, in quanto tale, incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 139/2005.
Il CNDCEC, nel quesito sottoposto in esame, fa presente che, la disciplina della vendita diretta a domicilio, è contenuta nella Legge n.173 del 17 agosto 2005, ed è definita come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personale, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Precisa inoltre che, la vendita diretta a domicilio non può avere ad oggetto prodotti e servizi finanziari o assicurativi, né contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Sempre, in risposta al quesito, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sostiene che, l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta al possesso del tesserino di riconoscimento e può essere svolta solo in presenza di determinati requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale di cui al D.lgs. n.114/98.

Infine, specifica che, all’incaricato con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’impresa esercente la vendita diretta, mentre a quello senza vincolo di subordinazione si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

Incompatibilità docente scuola media superiore
Con riferimento al quesito formulato al CNDCEC, con il quale viene chiesto il parere di sapere se, sia possibile, per un iscritto all’Ordine, svolgere l’attività di docente alle scuole superiori in qualità di iscritto alla III fascia, è stato spiegato con P.O. n. 198/2017, pubblicato il 4 agosto 2017, che, in tale caso, bisogna fare riferimento all’articolo 92, comma 6, del D.P.R n. 417/1974, il quale consente, l’esercizio di libere professioni, previa autorizzazione del direttore didattico/presidente se, l’attività professionale non pregiudica l’assolvimento delle attività di docente, e viene svolta in orario compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.
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