“La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, periti e ausiliari dei consulenti”, è il titolo del documento di ricerca pubblicato il 22 marzo 2024 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Il documento, curato dalla Commissione di studio “C.T.U. civili e penali”, operante nell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”, cui è delegata il segretario nazionale, Giovanna Greco, inquadra il tema sotto diversi aspetti, fornendo un quadro completo della materia.
Il quadro normativo – Preliminarmente, i commercialisti riepilogano il quadro normativo di riferimento ricordando anzitutto che, prima del 2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso degli ausiliari del giudice era rappresentato dalla Legge n. 319/1980, mentre, attualmente, il compenso dell’ausiliario è, invece, regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”) il quale, nell’abrogare esplicitamente la Legge n. 319/1980, ha sostituito, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.
Del Testo Unico Spese di Giustizia, la parte che riguarda il compenso del CTU è rappresentato dal Titolo VII - Spese Giustizia - “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” (articoli dal 49 al 72).
Le modalità per determinare il compenso del C.T.U. (e del C.T. del PM o del Perito in sede penale), non si applicano ai consulenti di parte (C.T.P.) che non sono qualificabili “ausiliari del magistrato” ed il cui compenso è, pertanto, determinato attraverso una libera contrattazione con il cliente e mediante l’applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012.
Il documento di ricerca – Gli aspetti esaminati dal documento in commento, partono dalla determinazione del compenso spettante (onorari fissi, variabili ed a tempo, l’incarico collegiale ed i coadiutori del C.T.U. o del perito).
L’articolo 49 del T.U. Spese di Giustizia, denominato “Elenco delle spettanze”, prescrive, infatti, che “Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” e “gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”.
Con riferimento agli onorari a tempo, i commercialisti evidenziano che permane in vigore la tariffa a tempo, così come prevista dall’articolo 4 (onorari commisurati al tempo) della Legge n. 319/1980, il quale stabilisce che “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore e attualmente l’onorario per la prima vacazione risulta pari a Euro 14,68 e per ciascuna delle successive è pari a Euro 8,15”.
Dopo aver analizzato tutti gli aspetti relativi al compenso spettante, il documento si sofferma sul valore di riferimento per la determinazione degli onorari, in quanto, al fine di determinarlo, occorre far riferimento al principio generale stabilito dall’articolo 1 del D.M. 30 maggio 2002, secondo cui “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia (...)”.
Secondo i commercialisti ne deriva che, mentre nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale occorre aver riguardo al valore del bene o dell’utilità oggetto dell’accertamento risultante dagli atti, per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui agli articoli 10 e successivi del Codice di procedura civile, concernenti la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.
L’aumento degli onorari previsti dall’articolo 52 del T.U. Spese di Giustizia, è l’aspetto analizzato nel quarto capitolo del documento di ricerca, mentre, successivamente, ci si sofferma sulla fattispecie dei distinti quesiti, incarico unitario ed accertamenti plurimi.
Negli incarichi giudiziari, infatti, risulta assai frequente, soprattutto nell’odierno processo civile, che all’ausiliario vengono posti quesiti (spesso anche in numero rilevante) con diverse finalità.
I commercialisti approfondiscono anche il tema della contemporanea applicazione di diverse tabelle (articoli 2 e 4, D.M. 30 maggio 2002) e, a seguire, la fattispecie di cui all’articolo 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 che ha portata generale e residuale, in quanto prende in considerazione ogni altro tipo di valutazione che non rientri in altre specifiche materie.
Spazio poi agli aspetti relativi alla domanda di liquidazione del compenso e delle spese, in virtù di quanto disposto dall’articolo 71 del T.U. Spese di Giustizia, il quale prevede che “le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente, ai sensi degli articoli 165 e 168”.
Il documento di ricerca si sofferma anche sulle modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile nel caso d’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese stato, nonché sull’opposizione al decreto di liquidazione.
La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del C.T.U. in ambito civile e la fatturazione del compenso (l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e le relative criticità), sono, infine, gli argomenti sui quali s’incentrano gli ultimi due capitoli del documento di ricerca.